La legge 3/2012 e la sospensione dell'esecuzione


1) La L. 3/2012 e succ. modifiche 2) Le procedure di composizione della crisi 3) La sospensione dell’esecuzione e la procedura da sovraindebitamento
La legge 3/2012 e la sospensione dell'esecuzione
Nel nostro ordinamento giuridico è stata introdotta una legge, nota come legge "salva suicidi", che offre al soggetto, non fallibile e che versa in una situazione di sovraindebitamento, la possibilità di ottenere la c.d. esdebitazione e, quindi, di ridimensionare i debiti attraverso alcune precise procedure: la legge 3 del 2012, successivamente modificata dal decreto legge numero 179 dello stesso anno.
Ma vediamo meglio nel dettaglio di cosa si tratta.
1) LA LEGGE 3/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE
La legge riconosce ai soggetti non fallibili ovvero ai privati che non svolgono attività professionale o imprenditoriale o che, pur svolgendo le predette attività, abbiano contratto obbligazioni per motivi estranei ad esse e ad enti e imprese che non svolgono attività commerciale e che non possono avvalersi della Legge Fallimentare (in sostanza, gli imprenditori agricoli, i liberi professionisti, i consumatori per le obbligazioni contratte fuori dall'eventuale attività di impresa, i piccoli imprenditori commerciali e i fideiussori che hanno garantito i debiti di un imprenditore fallito), la possibilità di addivenire alla esdebitazione attraverso un accordo di ristrutturazione dei debiti, la liquidazione del patrimonio o un piano del consumatore. Mente i primi due rimedi possono essere esperiti da tutti i soggetti destinatari della legge, al piano del consumatore può accedere solo ed esclusivamente il consumatore.
2) LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Con il piano del consumatore il soggetto/consumatore sovraindebitato propone un piano di pagamento rateizzato dell’importo dovuto ai creditori; detto piano dovrà essere approvato/omologato dal Giudice. I creditori non danno un parere vincolante, ma possono essere ascoltati e possono presentare delle contestazioni. Se il piano del consumatore viene approvato, il cittadino ha la possibilità di sollevarsi dai propri debiti anche non soddisfacendoli per intero ma riducendone l'ammontare complessivo. Tuttavia, qualora il consumatore non dovesse rispettare il piano approvato, scatterà automaticamente la procedura di liquidazione del patrimonio.
Con l'accordo con i creditori, il soggetto sovraindebitato presenta il proprio piano di pagamento che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal Giudice.
Con la liquidazione del patrimonio il soggetto sovraindebitato cede il proprio patrimonio per il pagamento del debito, nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per alimentazione e mantenimento, e quelli derivati da stipendio nella misura di quanto necessario per il mantenimento della famiglia. L’art. 15 della legge 3/2012 prevede l’istituzione presso ogni tribunale di un organismo di composizione della crisi, c.d. O.C.C, ossia di un professionista in possesso delle necessarie competenze tecniche per redigere la proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e, quindi, in grado di deliberare sulle singole situazioni dei contribuenti e di redigere e valutare il piano del consumatore, l'accordo con i creditori o il progetto di liquidazione. Quindi, se sei sommerso dai debiti, oggi hai la possibilità di risanare la tua situazione di crisi economica grazie alla legge 3/2012 ed alle procedure introdotte dal legislatore.
3) LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 3/2012
La domanda di adesione ad una delle suddette procedure offre al debitore la possibilità di ottenere la sospensione di qualsivoglia azione intrapresa dal creditore che possa arrecare un pregiudizio al patrimonio del sovraindebitato.
Il 2° comma, lettera c) dell’art. 10 della L. 3/2012, così come modificato dal D.L. 179/2012 sancisce che il giudice, con la fissazione dell’udienza di omologazione "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili". Sicché, il decreto del giudice con il quale il viene fissata l’udienza di omologazione dell’accordo di composizione della crisi coi creditori, costituisce un’importante opportunità per il debitore di protezione temporanea del proprio patrimonio nei confronti dei predetti, aventi titolo anteriore all’emissione del provvedimento, con esclusione dei soli soggetti che vantano crediti impignorabili.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Lecco - sezione prima - con decreto 2.3.2017 "... omisis ... dalle informazioni assunte in sede di udienza, ed in particolare dalle dichiarazioni del custode giudiziale della procedura esecutiva immobiliare pendente e del professionista che sarà nominato Liquidatore, si evidenzia l’opportunità di sospendere la vendita dell’immobile pignorato di proprietà dell’istante, al fine di consentirne la valorizzazione in questa sede; .... Omissis ... dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di ... omissis ... dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore...".

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di Avv. Katia Ventura Abogado Mirko Ventura

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