Revoca affido condiviso al padre irreperibile


Revocato l'affido condiviso dei figli minori al padre che si rende irreperibile e che rifiuti di comunicare all'ex coniuge il suo nuovo domicilio
Revoca affido condiviso al padre irreperibile
Con provvedimento del 16.11.2017 il Giudice Istruttore del Tribunale di Lecce, nel corso di un procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha disposto la revoca dell’affido condiviso dei figli minori della coppia, in favore dell’affido esclusivo nei confronti della madre.
La richiesta della donna muoveva dalle persistenti sue difficoltà nell’avere qualsiasi forma di contatto con l’ex coniuge che, dapprima aveva cambiato residenza trasferendosi in un'altra regione per poi rendersi irreperibile all'anagrafe e addirittura in udienza, aveva dichiarato al Giudice di non avere una stabile dimora e di dormire da amici e parenti sparsi in tutta Italia.
La singolarità della questione trattata era data dal fatto che il padre non solo aveva volutamente deciso di far perdere le proprie tracce, ma nel corso degli anni della separazione, si era anche reso inadempiente dei propri obblighi di mantenimento tanto da essere stato condannato, dal Tribunale penale di Lecce, per il reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare" ex art. 570 c. 2 n. 2 c.p.. Nonostante ciò egli reclamava comunque il suo diritto all’affido condiviso.
Espletata l’attività istruttoria, il Giudice, accogliendo totalmente la tesi difensiva della madre rappresentata dal sottoscritto procuratore, riconosceva che l’inottemperanza reiterata dell’uomo all’obbligo di corresponsione del contributo del mantenimento per i figli costituisse una forma di grave trascuratezza dalla cui condotta poter desumere l’assoluta "inaffidabilità genitoriale del padre" e dalla quale poter evincere una sorta di programmata e cosciente volontà del medesimo di sfuggire dalle proprie responsabilità di genitore con pregiudizio per i figli minori congiuntamente affidati ai genitori.
Non solo. Nel corso del giudizio si era evidenziato come a causa della dichiarata assenza di una stabile dimora del padre, questi di fatto non poteva garantire un rapporto stabile e continuativo con i propri figli e che tale situazione pregiudicava oltremodo gli stessi nel "diritto di beneficiare di decisioni tempestive e condivise" proprio per l’impossibilità di una pronta ed efficace interlocuzione fra gli ex coniugi.
Il Tribunale di Lecce, dunque, con il provvedimento in commento e accogliendo le istanze della donna, ha disposto un importante principio di diritto volto a tutelare in modo concreto i minori ribadendo come il "regime di affido condiviso richieda, nella sua applicazione pratica, una reale e particolare collaborazione fra i genitori che deve esprimersi nella loro piena disponibilità a qualsiasi forma di confronto dovuto nell’esclusivo interesse dei figli".
Presupposti e condizioni che nel caso di specie difettavano completamente.



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di Avv. Laura Manta

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