La rettificazione giudiziale del sesso


La rettificazione di sesso legale non è più subordinata in assoluto alla variazione anatomica del soggetto
La rettificazione giudiziale del sesso
La legge 164 del 1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) all’art. 1 dispone che la persona interessata possa richiedere la rettificazione giudiziale del sesso e del nome riportati nell’atto di nascita per intervenuta modificazione dei suoi caratteri sessuali.
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti e, di certo, condivisibili, malgrado il tenore letterale della norma summenzionata, per "intervenuta modificazione dei caratteri sessuali" si intende la rilevanza della serietà ed univocità dell’intento, oltre che una oggettiva intervenuta transizione dell’identità di genere, rilevabile nel percorso seguito dall’interessato. La Corte Costituzionale, invero, è intervenuta in merito dapprima con la storica sentenza n. 221/2015 ed in seguito con ulteriori pronunce (per tutte la sent. n. 180/2017) chiarendo che, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile non è obbligatorio l’intervento chirurgico demolitorio e/o ricostruttivo dei caratteri anatomici sessuali, qualora sia accertata la serietà, univocità e definitività del percorso di transizione scelto dall’individuo. Dunque, in questo nuovo quadro giurisprudenziale, l’intervento chirurgico non è più requisito indispensabile ai fini della rettificazione anagrafica, bensì una tra le scelte possibili e strumento eventuale a garanzia del diritto di ciascuno al pieno benessere psico-fisico, permettendo l’adeguamento dei caratteri fisici di chi soffre di disforia di genere. Ciò che il Tribunale, chiamato a valutare ed eventualmente accogliere la domanda dell’interessato, andrà, invece, ad accertare rigorosamente, sarà la modalità della transizione e la sua definitività.

Prima dell’intervento del D.Lgs. n. 150/2011, che all’art. 31 definisce il procedimento giudiziale per ottenere la rettifica dei dati anagrafici, esso era sostanzialmente diviso in due fasi: un primo procedimento per richiedere l’autorizzazione del tribunale all’adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali, ove necessario, e, accertata la transizione, un secondo procedimento per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Il nuovo procedimento, invece, introdotto dal predetto decreto, è ordinario, a cognizione piena ed unitario: le domande di rettificazione dell’atto di nascita e di autorizzazione ad eseguire un intervento chirurgico, pur essendo distinte e autonome, possono cumularsi nello stesso processo per ragioni sia soggettive sia di connessione oggettiva perchè; fondate sulla medesima causa petendi (il disallineamento tra corpo e psiche della parte attrice, ovverosia la condizione personale di disforia di genere dalla medesima vissuto). Una volta accertata e verificata, come detto, la modalità di transizione e la sua definitività, il procedimento si conclude con la sentenza che dispone la rettificazione degli atti di stato civile e, se richiesto, autorizza l’intervento chirurgico di adeguamento.

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di avv. Raffaele Ambrosca

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