Intercettazioni, un nuovo reato (art. 617 septies c.p.)


Il nuovo D.Lgs.vo in tema di intercettazioni ha introdotto il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente
Intercettazioni, un nuovo reato (art. 617 septies c.p.)
L’art. 1 del d. Lgs.vo n. n. 216/2017, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ha introdotto nel codice penale l’art. 617 septies (‘diffusione di riprese e registrazioni fraudolente’).
La norma punisce, a seguito di querela della persona offesa, con la reclusione fino a 4 anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonda, con qualsiasi mezzo:
a)riprese audio o video di incontri privati compiute fraudolentemente;
b) registrazioni altrettanto fraudolente di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.
La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva, in via diretta ed immediata, dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
Detta esclusione di punibilità è giustificata dal fatto che il reato è imputabile a titolo di dolo specifico, consistente nella volontà di recare danno alla reputazione o immagine altrui. Volontà che si considera insussistente qualora, ad esempio, la registrazione di una conversazione telefonica sia stata fatta per difendersi in un giudizio penale.
La condotta delittuosa consiste non nella acquisizione fraudolenta di riprese o registrazioni, ma nella loro diffusione con il fine di danneggiare la reputazione altrui: è la divulgazione il momento consumativo del reato.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza (v. Cass. Pen. SS.UU. 28/5/2003, Torcasio), è legittima la registrazione di conversazioni o comunicazioni eseguita, anche in modo clandestino, da un soggetto ad esse partecipe; ed anzi questa costituisce una prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.. Stessa cosa vale anche per le riprese audio o video.
Ad avviso di un orientamento giurisprudenziale detta legittimità sussiste anche quando le registrazioni o le riprese siano state eseguite su suggerimento o incarico della P.G. (Cass. Pen. V, 29/9/15, Pepi).
Secondo altro indirizzo, però, la registrazione svolta su impulso della P.G. costituisce non un ‘documento’ ai sensi dell’ art. 234 c.p.p., ma un vero e proprio atto di indagine utilizzabile soltanto in presenza di un atto autorizzativo scritto - e non solo vebale - da parte dell’A.G. (Cass. Pen. II, 20/3/15, Pitzulu).

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di Avv. Carlo Delfino

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