Sul limite quantitativo al subappalto
Sono consentiti dal diritto comunitario i limiti al subappalto? Il T.A.R. di Milano lo chiede alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Con Ordinanza recente il TAR Milano [1], in un giudizio in cui la società ricorrente era stata esclusa dalla procedura di gara per aver superato la percentuale del 30% prevista come limite al subappalto dalla normativa nazionale [art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016], sospendendo il giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione relativa alla compatibilità della normativa nazionale sul subappalto con il diritto comunitario (in particolare con l’art. 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici).
In altri e più chiari termini, per il Collegio, il predetto limite sui subappalti potrebbe non essere conforme alla normativa europea che, diversamente, non prevede alcuna limitazione quantitativa a riguardo.
Infatti, la vigente direttiva europea affronta il tema del subappalto all’articolo 71 che, secondo il T.A.R., "consente l’introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti, ma non contempla alcun limite quantitativo al subappalto".
Questo il quesito interpretativo formulato dal Collegio alla Corte di Giustizia:
"Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture".
[1] Sez. I, 19.01.2018, n. 148
In altri e più chiari termini, per il Collegio, il predetto limite sui subappalti potrebbe non essere conforme alla normativa europea che, diversamente, non prevede alcuna limitazione quantitativa a riguardo.
Infatti, la vigente direttiva europea affronta il tema del subappalto all’articolo 71 che, secondo il T.A.R., "consente l’introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti, ma non contempla alcun limite quantitativo al subappalto".
Questo il quesito interpretativo formulato dal Collegio alla Corte di Giustizia:
"Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture".
[1] Sez. I, 19.01.2018, n. 148
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