Insidia Stradale: nuovo profilo di risarcibilità


Una recentissima pronuncia della Suprema Corte in ordine alla responsabilità configurabile in capo alla P.A. nel caso di danno da insidia stradale
Insidia Stradale: nuovo profilo di risarcibilità
La Corte di Cassazione interviene in maniera quasi risolutiva sulla vexata quaestio riguardante risarcibilità dei danni causati dalla caduta su di una buca stradale". In mancanza di prove della parte attrice, relativamente ai requisiti della non visibilità e della non prevedibilità, la buca stradale non può essere annoverata nel concetto di Insidia Stradale" (Cass. Ord. Sez. 6 N. 2298/2018).
Orbene, l'orientamento del Supremo consesso nomofilattico circa la Responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni causati da buche stradali non segnalate et similia si sostanza nel prevedere due elementi essenziali ai fini della configurabilità della c.d. Insidia Stradale:
- l'elemento della non visibilità, inteso come concreta impossibilità di identificare l'ostacolo (sia esso una buca stradale, una mattonella rialzata e/o mancante, uno scalino) per via della sua
- l'elemento della non prevedibilità, strettamente collegato alla condotta del danneggiato siccome l'ordinaria diligenza richiesta al pedone o conducente del veicolo;
Nel caso di specie, gli Ermellini escludevano il configurarsi dell'Insidia stradale inquadrando la caduta di un ciclomotore su di una buca stradale nel paradigma di cui all'art. 2043 c.c., ritenendo non provati i requisiti della non prevedibilità e della non visibilità cui l'amministrazione comunale era stata chiamata a rispondere. Dunque, ritenevano affermata la prevedibilità dell'ostacolo stradale, facendo derivare il verificarsi del danno esclusivamente dalla condotta imprudente del danneggiato, che non aveva preventivamente avvistato la buca stradale, escludendo così la ricorrenza degli elementi sopra elencati, necessari per integrare la c.d. insidia stradale ai sensi dell'art. 2043 c.c..
A nulla rilevava la circostanza per la quale le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un'andatura non lineare, poichè tale elemento non può essere considerato una scriminante atta ad impedire la prevedibilità dell'esistenza di buche stradali, anche in conformità del principio c.d. di autoresponsabilità cui ci si deve conformare nel percorrere le strade pubbliche, tristemente note per la loro frequente sconnessione, a tutti evidente utilzzando l'ordinaria diligenza richiesta nel caso.

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di Avv. Salvatore De Pasquale

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