Epatite ed indennizzo: decadenza e prescrizione


Tempestività della domanda ex Legge 210/92: il termine triennale decorre dalla conoscenza oggettiva del danno
Epatite ed indennizzo: decadenza e prescrizione
In un precedente articolo abbiamo illustrato la procedura per la richiesta dell’indennizzo previsto dalla L. 210/92 per coloro i quali sono stati contagiati col virus dell’epatite o con l’HIV da trasfusioni di sangue infetto: se la stessa appare lineare, nel caso concreto si assiste molto spesso al deragliamento dai binari.
Si apre, dunque, un contenzioso che la vittima percepisce comprensibilmente come una ingiustizia nell’ingiustizia.
Vogliamo, allora, riportare stralci di provvedimenti di Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione che hanno accolto i nostri ricorsi e le nostre difese, proprio per dimostrare che non bisogna mai perdere la speranza.

IL CASO
L’art. 3 comma 1^ della Legge 210 del 25.02.1992 recita testualmente: "I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministero della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno".
La domanda, dunque, va presentata entro tre anni dalla scoperta del danno da epatite post-trasfusionale e dieci anni nel caso di HIV.
Ma cosa significa "conoscenza del DANNO" e perché il legislatore non ha invece scritto "conoscenza della PATOLOGIA"?
Quello da epatite (in particolare, epatite C) è danno c.d. "lungolatente", la cui conoscenza giuridica, richiesta dalla L. 210/92, va posticipata al momento in cui il danneggiato viene reso edotto non solo della patologia (conoscenza oggettiva) ma anche del nesso causale - o quanto meno della probabilità del nesso causale- fra evento (trasfusione) e patologia contratta (conoscenza soggettiva).
Il Tribunale (Sentenza n. 3058/2012) ha condiviso la nostra tesi ed ha così motivato l’accoglimento del nostro ricorso: "Premessa la legittimazione passiva del Ministero convenuto come da consolidato orientamento del giudice di legittimità (Cass. 29311/11; 12538/11) la domanda è fondata e va accolta nei sensi di cui al dispositivo conformemente, quanto a diagnosi ed individuazione del nesso eziologico, alle conclusioni del CTU, in linea con le valutazioni della fase amministrativa, previa individuazione del "dies a quo" da cui decorre il termine per la domanda amministrativa (qui proposta il **.**.08) non già nella data di mera conoscenza della patologia (**.**.1996) bensì in quella (**.**.08) di conoscenza del danno (art. 3 L. 210/1992), concetto che non può essere avulso dalla conoscenza, sia pure in termini di ipotesi, del nesso eziologico (v. Cass. 7304/11)".

Orientamento condiviso anche dalla Corte d’Appello - Sezione Lavoro, che con la Sentenza n. 873/2015 ha deciso altro caso e confermato che "Il termine di decadenza di tre (e dieci anni), di cui all'art. 3, comma 1, si sposta in avanti nel senso che comincia a decorrere dal momento in cui chi chiede l'indennizzo acquisisce la consapevolezza della correlazione causale tra la malattia e la trasfusione (Cass. n. 19811 del 2013, n. 24903/2014). Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie la domanda amministrativa avanzata dalla OMISSIS in data **/**/2009 non appare tardiva, in quanto la conoscenza del nesso causale tra trasfusione e danno si è verificata solo in data **/**/2008, quando è intervenuta la certificazione rilasciata in proposito dal dr. OMISSIS dell’Ospedale "**********" di ************* (mentre invece la biopsia epatica del **/**/1999 attestava solo la patologia, e non anche il nesso causale con la trasfusione). L’appello principale proposto dalla OMISSIS va quindi accolto, con riforma della gravata sentenza sul punto, e con condanna del Ministero all’erogazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 a decorrere dalla domanda del **/**/2009".
La nostra lettura dell’art. 3 L. 210/92 esce rafforzata dai precedenti giurisprudenziali relativi a nostri assistiti: il termine dei tre (o dieci) anni decorre non dal momento della conoscenza della patologia, ma dal momento in cui il danneggiato prende coscienza anche della sua gravità e della sua eziologia.

Lo Studio Liguori & Fimiani è specializzato in pratiche di indennizzo e risarcimento danni conseguenti ad epatiti post-trasfusionali e casi di malasanità. Per un consulto GRATUITO e NON VINCOLANTE è possibile scrivere una e-mail all'indirizzo studiolegalefimiani@gmail.com o contattare lo Studio attraverso uno degli strumenti suggerito su www.studioliguorifimiani.com

Articolo del:


di Avv. Alfonso Maria Fimiani

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