Tutela della maternità
La donna lavoratrice gode di particolare tutela in caso di maternità sussistendo per il datore di lavoro diversi divieti.
Le donne lavoratrici in gravidanza, qualora siano dipendenti, sia del settore privato che di quello pubblico, hanno diritto ad un periodo di astensione obbligatoria per maternità, ovvero un periodo retribuito di assenza dal lavoro, della durata di 5 mesi, più altri periodi facoltativi.
Astensione obbligatoria
L’astensione obbligatoria riguarda il periodo che intercorre tra i due mesi antecedenti al parto ed i tre mesi successivi. Tale diritto della madre costituisce un obbligo, per i datori di lavoro, sia privati che pubblici.
In alternativa, l'astensione dal lavoro può essere attuata, a scelta dell'interessata, per 1 mese prima del parto e i 4 successivi.
Occorre una "certificazione di flessibilità al congedo di maternità", attestante che tale scelta non pregiudica la salute della gestante e del bambino, rilasciata da un ginecologo del SSN sia da un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro.
Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS 2 documenti: la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, precisando la data di inizio dell’astensione obbligatoria e il certificato medico di gravidanza.
È possibile richiedere alla Direzione provinciale del lavoro l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione, in caso di: gravi complicazioni della gestazione o condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Licenziamento
La lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.Il divieto opera anche nel caso in cui il datore di lavoro non conoscesse lo stato di gravidanza della lavoratrice al momento del licenziamento.
Trattasi di licenziamento nullo con diritto alla reintegra a prescindere dalle dimensioni aziendali.
Il divieto di licenziamento si estende anche ai casi di adozione e di affidamento, operando fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Il divieto di licenziamento gode di alcune eccezioni:
· colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
· scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
· cessazione attività aziendale
· esito negativo del periodo di prova.
Dimissioni
La lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità anche se si dimette nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Le dimissioni vanno comunicate per la loro convalida alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Astensione obbligatoria
L’astensione obbligatoria riguarda il periodo che intercorre tra i due mesi antecedenti al parto ed i tre mesi successivi. Tale diritto della madre costituisce un obbligo, per i datori di lavoro, sia privati che pubblici.
In alternativa, l'astensione dal lavoro può essere attuata, a scelta dell'interessata, per 1 mese prima del parto e i 4 successivi.
Occorre una "certificazione di flessibilità al congedo di maternità", attestante che tale scelta non pregiudica la salute della gestante e del bambino, rilasciata da un ginecologo del SSN sia da un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro.
Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS 2 documenti: la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, precisando la data di inizio dell’astensione obbligatoria e il certificato medico di gravidanza.
È possibile richiedere alla Direzione provinciale del lavoro l’astensione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione, in caso di: gravi complicazioni della gestazione o condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Licenziamento
La lavoratrice madre non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.Il divieto opera anche nel caso in cui il datore di lavoro non conoscesse lo stato di gravidanza della lavoratrice al momento del licenziamento.
Trattasi di licenziamento nullo con diritto alla reintegra a prescindere dalle dimensioni aziendali.
Il divieto di licenziamento si estende anche ai casi di adozione e di affidamento, operando fino ad un anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Il divieto di licenziamento gode di alcune eccezioni:
· colpa grave della lavoratrice, considerata giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
· scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato;
· cessazione attività aziendale
· esito negativo del periodo di prova.
Dimissioni
La lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità di maternità anche se si dimette nel periodo che va dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino.
Le dimissioni vanno comunicate per la loro convalida alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.
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