Elenchi intrastat: novità 2018


Il prossimo 26 febbraio saranno per la prima volta applicate le semplificazioni introdotte in tema di obblighi comunicativi dei modelli Intrastat
Elenchi intrastat: novità 2018
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato in data 8 febbraio 2018, la determina n. 13799 sui modelli Intrastat.
Con questo documento vengono forniti chiarimenti in merito alle nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi resi e ricevuti; queste nuove modalità devono essere applicate agli elenchi che hanno come riferimento il periodo decorrente dal 1 gennaio 2018.
La determina recepisce il Provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017, che conteneva le semplificazioni previste dalla Manovra Correttiva 2017 (DL 50/2017).
L’indicazione aggiuntiva che fornisce l’Agenzia delle Dogane e Monopoli riguarda la facoltà da parte dei contribuenti, cd "sotto soglia" per cui non vi è l’obbligatorietà, di presentare il modello "Intra".
Secondo quanto disciplinato dal Provvedimenton.194409 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate, in recepimento a quanto disposto dal DL 50/2017, in particolare, dal 1 gennaio 2018, viene semplificato:
- Il modello INTRA 2-bis degli acquisti di beni. La presentazione diventa obbligatoria, ai soli fini statistici, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, che effettuano acquisti per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a € 200.000,00, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Tutti gli altri contribuenti sono esonerati dalla presentazione del modello, in quanto assolvono a tale obbligo tramite altri adempimenti, quali lo spesometro o trasmissione telematica delle operazioni IVA.
- Il modello INTRA 2-quater delle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi UE. La presentazione diventa obbligatoria, ai soli fini statistici, per i soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile, qualora l’ammontare dei servizi ricevuti superi l’ammontare di € 100.000,00 in almeno in uno dei quattro trimestri precedenti.
E’ introdotta una ulteriore semplificazione relativa alla compilazione del "codice servizio", si riduce il livello di dettaglio ed il codice CPA sarà di 5 cifre e non più 6.
Tutti gli altri contribuenti sono esonerati dalla presentazione dei modelli INTRA.
Si ricorda che le nuove soglie da rispettare per l’obbligatorietà della presentazione dei modelli INTRASTAT devono essere monitorate autonomamente, vale a dire che un soggetto passivo IVA nazionale potrebbe essere tenuto alla compilazione anche solo di uno dei modelli INTRA. L’onere della presentazione del modello Intrastat scatta a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento della soglia prevista.
Sono ancora obbligatori, dal 2018:
- Il modello INTRA 1-quater dei servizi resi per il quale restano i limiti previgenti, ovvero € 50.000,00 e la compilazione è obbligatoria sia ai fini fiscali sia statistici;
- Il modello INTRA 1-bis delle cessioni di beni, ma solo per i soggetti IVA che presentano i modelli INTRA con periodicità mensile (cessioni superiori a € 50.000,00), la presentazione del modello, ai fini statistici è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore o uguale a € 100.000,00 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Articolo del:


di Salvina Mangano

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse