Detrazioni fiscali 50%-65%: le novità del 2018!


Con la Nuova Legge di Bilancio, sono state in parte modificate le condizioni di accesso ai benefici fiscali per le spese sostenute dal 1° Gennaio 2018
Detrazioni fiscali 50%-65%: le novità del 2018!
Le principali novità, introdotte con la legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2018 n.205), riguardano la riduzione dell'aliquota di detrazione al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d'infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purchè abbiano un'efficenza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartanere alla classe A di prodotto prevista dal regoamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alla detrazione del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI e VII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l'aliquota per:
- interventi di coibentazione dell'involucro opaco;
- pompe di calore;
- sistemi di building automation;
- collettori solari per la produzione di acqua calda;
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- generatori d'aria a condensazione;
- micro-cogeneratori;

La documentazione necessaria per accedere ai benefici fiscali, deve essere trasmessa, entro 90 giorni dalla Fine Lavori, in via telematica, attraverso il sito internet dell'ENEA (www.acs.enea.it).

Assieme alle schede informative (allegato E e/o F), relative agli interventi realizzati, deve essere prodotto ed inviato copia dell'APE (Attestato di Prestazione Energetica).

La data di Fine Lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione ENEA, coincide con il "collaudo" e non con la data dei pagamenti.

Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il "collaudo", si può provare la data di Fine Lavori con documentazione emessa dal tecnico che compila la scheda informativa.
Non è mai valida una dichiarazione autocertificata dal contribuente stesso.

L'omesso invio, entro i 90 giorni, all'ENEA della documentazione (schede informative e APE), non preclude la possibilità di accedere alla detrazione, ma rimane accessibile a seguito di pagamento di sanzione pari a 258 € (ai sensi del decreto legge n.16 del 2012, articolo 2 comma 1, convertito nella legge 44/2012), tramite modello F24.
I termini per la presentazione di tale documentazione restano improrogabilmente entro il 30 Settembre dell'anno successivo alla data di Fine Lavori.

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di Geom. Francesco Bortolatto

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