Autovelox nullo dopo un incrocio


La Cassazione: superato un incrocio, il limite di velocità torna ad essere quello stabilito dal CdS se non segnalato diversamente
Autovelox nullo dopo un  incrocio
La recente ordinanza della Sezione sesta civile della Corte di Cassazione, numero 11018 del 20 maggio scorso, ha fatto chiarezza su come debbano essere posizionati i cartelli stradali indicanti i limiti di velocità e, di conseguenza, sui presupposti che rendono valide le multe comminate tramite autovelox in caso di infrazioni.
La Corte si è trovata a dirimere il caso di un automobilista calabrese che è stato multato per aver superato di 10 km orari il limite di velocità. L’uomo, infatti, stava percorrendo una strada statale a 60 km all’ora, mentre il limite imposto da un cartello stradale era di 50 Km/h. L’infrazione è stata registrata dall’autovelox e comminata al guidatore calabrese. Non ci sarebbe, di primo acchito, alcun motivo valido per poter impugnare la multa e avere la meglio sull’Amministrazione locale. E invece, l’uomo è riuscito a dimostrare l’infondatezza della sanzione amministrativa.

La linea della difesa dell’automobilista si è basata sull’errato posizionamento dei cartelli stradali indicanti i limiti di velocità e, quindi, sull’insussistenza dello stesso limite al momento della rilevazione con autovelox. Stando ai fatti, l’uomo stava percorrendo una strada statale dove, di regola, il limite imposto è di 90 Km/h. Tale limite, però, può essere modificato dai cartelli. E, infatti, lungo il tratto percorso dall’uomo era stato posto il limite di 50 km/h. Tale segnale stradale, però, era posizionato a circa 200 metri prima di uno svincolo, mentre l’autovelox che ha rilevato l’infrazione era stato installato circa 150 metri dopo lo svincolo stesso.
Potrebbe sembrare un particolare da nulla. Invece, proprio la presenza di uno svincolo o di un incrocio interposto tra il cartello stradale del limite di velocità e l’autovelox modifica totalmente la regolarità degli accertamenti. Infatti, in base all’art. 104, secondo comma, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) "lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale".
Il segnale di un limite di velocità inferiore a quello generalmente applicato in base alla tipologia della strada si configura come un obbligo. Dunque, affinché l’autovelox potesse accertare correttamente le infrazioni, era necessario porre un altro cartello che segnalasse il limite di 50 Km/h anche dopo lo svincolo stradale.

Di diverso parere era il Comune calabrese di competenza la cui difesa si basava, invece, sull’art. 119 del citato Regolamento. La lettera b) del primo comma di tale norma prevede che il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA’ "deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ indicante il nuovo limite".

I giudici della Corte di Cassazione hanno dato ragione al conducente calabrese poiché le prescrizioni dettate dall’art. 119 del Regolamento di Attuazione del CdS valgono in presenza di una strada continua, mentre quando il tragitto è interrotto da incroci, svincoli e, in generale, da intersezioni devono essere applicati l’art. 104 e 114 dello stesso Regolamento. Occorre, quindi, che ci sia un nuovo segnale di obbligo per non essere erroneamente indotti a credere sul rispristino del generale limite della velocità dopo un incrocio.
Avv.Maria Rosaria Palmieri

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di Avv. Maria Rosaria Palmieri

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