Recesso e uso irregolare dell'auto aziendale


Illegittimo il licenziamento del dipendente che ha utilizzato in maniera irregolare l'auto aziendale
Recesso e uso irregolare dell'auto aziendale
La sentenza n. 1377 del 19.1.2018 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento di un dipendente che ha utilizzato in maniera sistematica l'auto aziendale per rientrare a casa a fine giornata e per tornare al lavoro la mattina successiva, nonché in pausa pranzo.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare, precisando che, anche a voler configurare irregolare la condotta del lavoratore, essa non giustificava comunque l'adozione della misura espulsiva.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla società, evidenziando che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare la gravità dei fatti addebitati al lavoratore e la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare.

La Corte di Cassazione ha così confermato la sentenza di appello, la quale ha fondato la valutazione di illegittimità del licenziamento su un duplice ordine di considerazioni:
a) l'utilizzo dell'autovettura nelle circostanze contestate non travalicava un concetto "in senso lato" di uso del mezzo per motivi di lavoro;
b) la sanzione espulsiva non era comunque proporzionata all'intensità dell'elemento soggettivo ed all'assenza di pregiudizio derivatone alla società.

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di Avv. Valentina Ponte

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