Esigibilità stati di avanzamento lavori (SAL)


Sentenza Tribunale di Catania n. 761 del 16.2.2017 - Clausola contrattuale pagamento SAL all'erogazione del finanziamento da parte di altro Ente
Esigibilità stati di avanzamento lavori (SAL)
Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 761/2017, ha affermato il principio secondo cui la clausola che impegna l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla a norma della L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 4, comma 3, (ratione temporis applicabile) che commina la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché non implica una rinuncia agli stessi, ma ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante; ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti nel caso in cui quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento in favore dell'appaltatore, risultando in tal modo inadempiente all'obbligazione di pagamento nel termine convenzionalmente pattuito (Cass.22996/2014). Tale clausola, infatti, "non implica affatto rinuncia agli interessi..., bensì un diverso dies a quo per il loro decorso, non irragionevole, nel caso di specie, tenuto conto della fonte esterna regionale di finanziamento" (v. Cass. n. 3648/2009). Ciò è condivisibile perché la predetta clausola ha la funzione di determinare il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante-debitore, con conseguente insussistenza della violazione della citata L. del 1981, art. 4; gli interessi moratori sono dovuti solo da quel momento e fino al pagamento in caso di ritardata corresponsione del capitale all'appaltatore-creditore. La Corte ne ha escluso la natura di condizione meramente potestativa (poiché l'adempimento dipende da un accadimento che, pur rimesso alla volontà e attività di una sola parte, non è mai configurabile alla stregua di un mero si voluero) e ne ha rilevato la piena funzionalità ad uno specifico interesse dedotto nel contratto (v. Cass. n. 9587/2000, n. 20444/2009).
fonte: www.appaltieriserve.it

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di Avv. Fabrizia Rumma

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