Erogazioni liberali agevolate dopo la Riforma


Non profit: anche gli enti commerciali possono rientrare nel sistema di agevolazioni fiscali previsto dalla riforma del terzo settore
Erogazioni liberali agevolate dopo la Riforma
Le agevolazioni fiscali possano essere fruite dagli enti commerciali, ma fino a quando l’intero complesso normativo a favore del no profit non sarà pienamente operativo, resta in vigore l’ordinamento tributario previgente al Codice del terzo settore (Cts), le cui molteplici disposizioni continuano ad incentivare le erogazioni liberali effettuate, sia da persone fisiche che giuridiche, a favore degli enti no profit. Si tratta di un coacervo di norme che prevedono diversi meccanismi di calcolo dell'agevolazione e di erogazione della liberalità, la cui applicazione spesso richiede un calcolo di convenienza, come si evince dal documento di ricerca del 28 dicembre 2017 "Riforma del terzo settore: le erogazioni liberali e il social bonus" pubblicato sul proprio sito dalla Fondazione nazionale dei commercialisti.

Il no profit nel 2018
Dal 1° gennaio 2018 il regime di deduzioni e detrazioni previste dalla riforma del terzo settore opererà con riferimento alle erogazioni liberali effettuate a favore di tutti gli Enti del terzo settore (Ets) compresi, al ricorrere di determinate condizioni, anche gli Ets commerciali, le imprese sociali (non costituite in forma societaria) e le cooperative sociali, mentre la normativa previgente al Cts riservava le erogazioni liberali a favore di Onlus e di poche altre specifiche tipologie di enti no profit.
Pertanto, anche se il nuovo regime di deducibilità o detraibilità delle erogazioni liberali effettuate, in via generale, è riconosciuto unicamente qualora tali liberalità siano rese a favore di Ets non commerciali (così come qualificati in base al computo di prevalenza di cui al co. 5 dell'art. 79, Cts), con particolari e ulteriori vantaggi qualora l'ente beneficiario sia una Organizzazione di volontariato (Odv), il medesimo regime trova tuttavia applicazione anche nei confronti delle erogazioni effettuate a favore di Ets commerciali, di cooperative sociali e di imprese sociali (non costituite in forma societaria). Per poter usufruire del regime di vantaggio fiscale è necessario che l'ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 83, co. 6, Cts).

Le erogazioni liberali
Con la Riforma del Terzo settore, l’efficacia normativa delle disposizioni fiscali è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts); tuttavia, con riferimento ad alcune agevolazioni fiscali, la cui adozione non richiedeva l'intervento di specifiche autorizzazioni comunitarie, il legislatore ha optato per un'anticipata entrata in vigore al 1° gennaio 2018. Si tratta, in particolare, delle norme che regolano il regime di deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets (art. 83, Cts), il nuovo credito d'imposta definito "Social bonus" (art. 81, Cts), alcune esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette (art. 82, Cts), nonché il nuovo regime di esenzione Ires dei redditi immobiliari riconosciuto alle Odv (art. 84, co. 2, Cts) e Aps (art. 85, co. 7, Cts). Queste misure agevolative, pertanto, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018 e, a regime, andranno a sostituire le misure previgenti.

L’analisi di convenienza
Ad esempio, in base alla normativa previgente il Cts, nel caso di persone fisiche che effettuano erogazioni liberali a favore di Onlus e Associazioni per la promozione sociale si può scegliere fra la deduzione prevista dall'art. 14, d.1. 35/2005 (deduzione dell'erogazione in denaro o natura, fino a 70.000,00 euro, nei limiti del 10% del reddito complessivo dell'erogatore) e le detrazioni di cui all'art. 15, co.1, lett. i-quater), Tuir (detrazione del 19% delle erogazioni liberali fino a euro 2.065,83 a favore di Aps) e art. 15, co. 1.1, Tuir (detrazione del 26% delle erogazioni liberali, fino a 30.000 euro, a favore delle Onlus). In questi casi, la scelta della misura più vantaggiosa per l'erogatore è necessariamente condizionata dalla misura della sua aliquota marginale Irpef.

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di Pagamici Bruno

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