Il testamento biologico in sintesi


Ecco che cosa prevede la c.d. Legge sul Testamento Biologico o Biotestamento
Il testamento biologico in sintesi
Come noto, il 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 ("Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"), la c.d. Legge sul Testamento Biologico o Biotestamento.
Tale disposizione normativa introduce l’opportunità per ogni persona di decidere anticipatamente, allorquando sia ancora capace di intendere e di volere, quali trattamenti sanitari intende accettare o rifiutare nell’eventualità in cui venga meno detta capacità. In buona sostanza, detta legge garantisce la possibilità per ogni soggetto decidere per il proprio futuro nel caso in cui non sia più in grado di farlo, anche al fine di evitare inutili ed indesiderati accanimenti terapeutici.
Occorre però precisare, per evitare spiacevoli fraintendimenti, come esulino del tutto dal dettato normativo le pratiche di eutanasia e suicidio assistito, le quali sono tuttora considerate illegali nel nostro Paese.
Venendo ad un esame più specifico del dettato normativo, la legge sancisce che, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata (c.d. consenso informato).
In forza di tale principio ogni persona capace di intendere e volere:
a) ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere adeguatamente informata in ordine a diagnosi, prognosi, benefici e rischi di accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari;
b) ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere dette informazioni e di eventualmente indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece;
c) ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico, trattamento sanitario o singoli atti del trattamento stesso, ivi compresi la nutrizione e l’idratazione artificiale.
Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Viene inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico e può essere revocato in qualsiasi momento.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile e penale.
Ma in concreto in cosa consiste il testamento biologico?
La Legge 219/2017 istituisce le c.d. D.A.T., "Disposizioni Anticipate di Trattamento": trattasi di dichiarazioni di volontà mediante le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere il proprio consenso o il rifiuto in ordine a trattamenti terapeutici, accertamenti diagnostici o singoli trattamenti sanitari.
Come si redige?
Le D.A.T. devono essere redatte con atto pubblico, con scrittura privata autenticata oppure con scrittura privata consegnata personalmente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza che provvede all’annotazione in apposito registro (ove istituito).
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di utilizzare le predette modalità, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
E’ revocabile?
Le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le medesime modalità previste per la loro redazione. Tuttavia, in caso di urgenza o emergenza, possono essere revocate anche mediante una dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni.
Chi è il fiduciario?
La legge 219/2017 introduce la possibilità per colui che redige una D.A.T. di nominare una persona di sua fiducia (c.d. fiduciario) che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Si badi, si tratta di una mera facoltà e non di un obbligo. Difatti, nel caso in cui non sia nominato alcun fiduciario o questi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le D.A.T. mantengono comunque efficacia in merito alle volontà del disponente. In tal caso, qualora necessario, il Giudice Tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di Sostegno.
ll fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere; deve accettare la nomina mediante sottoscrizione della D.A.T. oppure con atto successivo allegato alla medesima. Può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento.
La D.A.T. è vincolante per il medico?
Il medico è tenuto al rispetto della manifestazione di volontà espressa nelle D.A.T. Tuttavia, queste ultime possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione spetta al Giudice Tutelare.

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di Avv. Gianluca Poli

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