Le agevolazioni fiscali e contributive per le SSDL


La Legge di Bilancio 2018 ha riservato alla società sportiva dilettantistica lucrativa agevolazioni sul piano fiscale e del lavoro
Le agevolazioni fiscali e contributive per le SSDL
A favore delle neonate società sportive dilettantistiche lucrative sono previste rilevanti agevolazioni fiscali in materia Ires e Iva. Particolare attenzione, inoltre, viene riservata al lavoro svolto al loro interno.

Ires
Il legislatore ha stabilito che nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative l’Ires è ridotta alla metà (quindi dal 24% al 12%), a patto che le stesse siano riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).
L’agevolazione, peraltro, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

Iva
Anche in materia di imposta sul valore aggiunto le ssdl sono destinatarie di una specifica norma di favore. Infatti, si prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società. Anche questa agevolazione è subordinata al riconoscimento sportivo della società da parte del Comitato olimpico nazionale.

Le collaborazioni all’intero della struttura
Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla disciplina del lavoro svolto all’interno delle società sportive dilettantistiche lucrative.
Innanzitutto, il legislatore interviene sulla disciplina dei contratti di lavoro e sulla nuova normativa in tema di mansioni dettata dal Dlgs 81/2015, il cui articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, a partire dal 1° gennaio 2016, "si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro".
Il successivo comma 2 contiene l’elenco delle ipotesi a cui la disposizione precedente non si applica, tra le quali rientrano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Il comma 356 della legge di bilancio 2018 aggiunge all’elenco anche le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle neonate delle società sportive dilettantistiche lucrative. Anche a queste collaborazioni, pertanto, non si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Il successivo comma 358 precisa che tali prestazioni costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tuttavia, rispetto a questo profilo, il Coni è chiamato, con propri atti di indirizzo interpretativo e applicativo, a individuare le prestazioni rese a fini istituzionali a favore delle SSDL (nonché delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche non lucrative) che costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Quanto al trattamento fiscale, il comma 359 prevede che:
- i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal Coni costituiscono redditi diversi (art. 67, Tuir)
- i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, Tuir).
In tal modo, il legislatore differenzia il regime fiscale delle collaborazioni in base alla natura non lucrativa o lucrativa del soggetto committente.

Sul versante previdenziale, il comma 360 ha stabilito che i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni sono iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l’Inps.
Inoltre, per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi a partire dal 2018), la contribuzione al predetto fondo pensioni sarà dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore e l‘imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

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di Dott. Bruno Pagamici

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