La nuova disciplina antiriciclaggio


Tratti essenziali della nuova normativa il cui scopo è il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La nuova disciplina antiriciclaggio
Con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017) è stata introdotta la nuova disciplina antiriciclaggio, entrata in vigore il 4 luglio 2017, per contrastare l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio, appunto, e di finanziamento del terrorismo.
Innanzitutto va detto che nel decreto sono indicate le nozioni di riciclaggio come:
"a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione".

Per finanziamento del terrorismo, nel decreto si indica "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette".

Il corposo decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 apporta molte novità rispetto alla normativa precedente in vigore fino al 3 luglio 2017. Una di queste è l’eliminazione dell’obbligo di tenuta dell’archivio unico antiriciclaggio. Altre modifiche hanno interessato le modalità di individuazione del o dei titolari effettivi della prestazione antiriciclaggio così come sono stati introdotti indicatori più puntuali per stabilire il grado di rischio di riciclaggio (basso o elevato).

Ma vediamo i punti principali della normativa antiriciclaggio.
I soggetti obbligati sono tutti gli intermediari e operatori bancari e finanziari indicati dal decreto (tra cui banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, società fiduciarie, mediatori creditizi, ecc.), i professionisti (commercialisti, revisori contabili, Caf, patronati e, in generale, chi svolge attività in materia di contabilità e tributi) e i notai e avvocati per i quali è prevista una particolare disciplina.
A tali figure si aggiungono altri soggetti obbligati la cui attività prevede lo scambio e il maneggio di denaro, tra i quali i prestatori di servizi di gioco, le case d’asta, le gallerie di arte, i "compro oro", gli agenti immobiliari, i mediatori civili, ma anche chi esercita attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi e chi custodisce e trasporta denaro contante, titoli o valori a mezzo di guardie giurate, ecc.;

I soggetti sopra indicati hanno l’obbligo di effettuare un’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dell’operazione finanziaria quando:
- si instaura un rapporto continuativo o si conferisce un incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale
- si esegue un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la movimentazione di somme pari o superiori a 15 mila euro, sia effettuata con un’unica operazione sia con più operazioni collegate tra loro
Le verifiche devono comunque essere svolte tutte le volte che ci sia un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo oppure ci siano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati forniti dal cliente per la sua identificazione.

E proprio sull’identificazione, vi è un’altra novità rispetto al passato: non è più necessaria la presenza diretta del cliente per effettuare le procedure di identificazione e verifica, che possono essere svolte anche in sua assenza.

Va detto che per adeguata verifica della clientela si intende l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento valido, oltre che da altri documenti, dati o informazioni ottenuti da fonti affidabili.

Chi infrange la normativa rischia le sanzioni penali e amministrative che prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da 10 mila a 30 mila euro.

La normativa è composita e molto articolata. A titolo esemplificativo sono differenti gli adempimenti da compiere nel caso in cui il rischio riciclaggio sia considerato basso o elevato, oppure in base a chi sia il soggetto obbligato (banca o "compro oro"). E non è possibile riassumerla brevemente in un articolo.

Per questo, il nostro studio è disponibile a fornirvi ulteriori informazioni al riguardo e assistenza in caso di necessità.

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di Dr. Andrea Zanetti

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