Assegno divorzile, il nuovo orientamento della Cassazione


Non si deve più tener conto del tenore di vita in costanza di matrimonio ma della capacità reddituale dell’ex coniuge
Assegno divorzile, il nuovo orientamento della Cassazione
Lo spartiacque tra l’orientamento passato e quello attuale della giurisprudenza in tema di assegno divorzile è la sentenza 11504 dell'11 maggio 2017 della Corte di Cassazione.
Certo, non è una sentenza a Sezioni Unite ma solo della Prima Sezione, il che significa che la deliberazione rappresenta solo un primo cambio di orientamento, che potrebbe non essere confermato dalle altre Sezioni della Corte. Però, è indubbio che la strada della Cassazione in merito ai presupposti del diritto all’assegno divorzile sia segnata da un radicale cambiamento dell’orientamento giurisprudenziale rispetto a quello che la Suprema Corte ha sempre sostenuto dagli anni ’70 ad oggi.

La Corte di Cassazione, infatti, ha stabilito che il diritto all’assegno divorzile e il suo ammontare non devono più essere finalizzati a garantire lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma devono essere rapportati alla effettiva capacità economica e finanziaria dell’ex coniuge e alla sua capacità di poter lavorare in base alle proprie competenze e professionalità. In sostanza, le parole d’ordine non sono più "tenore di vita", ma "auto responsabilità" e "indipendenza reddituale".

Il presupposto che, dunque, concede il diritto a percepire l’assegno divorzile da parte del coniuge più debole è quello della non autosufficienza economica e non il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Gli ermellini, infatti, hanno superato "la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione definitiva" dato che è "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità".

Con il divorzio, sostengono i giudici, si concludono sia i rapporti affettivi (dovere di fedeltà, di coabitazione, ecc...) sia quelli patrimoniali, tra cui quello di mantenere il coniuge in relazione alle proprie disponibilità reddituali. Si parla di estinzione del rapporto matrimoniale: lo status viene modificato radicalmente, passando da coniugato a single a tutti gli effetti.

Il presupposto cardine del diritto all’assegno divorzile è la capacità di produrre reddito da parte dell’ex coniuge tenuto conto della sua età e delle competenze professionali acquisite. L’assegno di mantenimento, infatti, è dovuto esclusivamente se l’ex coniuge è effettivamente impossibilitato a lavorare per motivazioni oggettive. Viceversa, il mantenimento non è dovuto oppure può essere ridotto nel suo ammontare.

I supremi giudici hanno indicato in maniera precisa quali siano gli elementi da tenere in considerazione per stabilire il diritto e l’eventuale ammontare dell’assegno divorzile. Tra questi vi sono la percezione di redditi di qualsiasi specie, la proprietà di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la capacità effettiva di svolgere un lavoro e la disponibilità di una casa di abitazione.

Spetta all’ex coniuge che richiede l’assegno divorzile l’onere della prova per dimostrare la non autosufficienza economica e l’effettiva incapacità di ottenerla.

Il mio studio si offre disponibile per ulteriori chiarimenti in merito e per fornire consulenza e assistenza in caso di necessità.

Articolo del:


di Avv. Rosa Sposito

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse