Trascrizione del pignoramento immobiliare


La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare e i suoi effetti nell`ambito del relativo procedimento
Trascrizione del pignoramento immobiliare
La Legge n. 69/2009 ha introdotto l’art. 2668 ter c.c. , il quale stabilisce che "Le disposizioni di cui all’art. 2668 bis - durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".
Se ne deduce, quindi, che, al pari di una domanda giudiziale, anche la trascrizione del pignoramento oggi è soggetta ad un termine di prescrizione ben preciso, individuato dalla novella normativa, in venti anni decorrenti dalla data di trascrizione, ex art. 2668 bis, comma I c.c.; per poter continuare a produrre i propri effetti, pertanto, il pignoramento necessita di essere rinnovato entro detto termine, pena la cessazione di ogni effetto ad esso connesso.
Alla luce della riforma illustrata, tuttavia, non può non sorgere qualche perplessità in riferimento alla disciplina applicabile ai pignoramenti trascritti in data inferiore alla sua entrata in vigore; ciò in quanto, pur essendo divenuto obbligatorio anche per essi il rinnovo ventennale della relativa trascrizione per effetto della L. 69/2009, potrebbero sorgere dei dubbi circa gli effetti derivanti dal mancato rinnovo tempestivo della trascrizione medesima.
Con la sentenza n. 4751 del 11.03.2016, la Corte di Cassazione, in un primissimo arresto giurisprudenziale, ha avuto modo di affermare che "In materia di esecuzione immobiliare, ai sensi dell'art. 2668-ter c.c., la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale - rilevabile anche d'ufficio dal giudice - determina la caducazione del processo esecutivo, ivi compreso il pignoramento, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione, ancorata all'originario pignoramento, sebbene divenuto sensibile ad atti di disposizione "medio tempore" posti in essere da parte del debitore pignorato".
Secondo i Giudici di legittimità, quindi, il mancato rinnovo, entro i termini di legge, della trascrizione del pignoramento immobiliare importerebbe l’estinzione del processo esecutivo, e con esso la caducazione di tutti gli atti processuali compiuti in oltre un ventennio, essendo impossibile procedere ad una rinnovazione tardiva dello stesso.
Questo in quanto il pignoramento immobiliare viene considerato come un atto cd. "a formazione progressiva", che viene ad esistenza attraverso la relativa trascrizione nei pubblici registri; tale trascrizione, quindi, va considerata sia come elemento costitutivo della fattispecie ex art. 555 c.p.c., ma anche come presupposto necessario per l’instaurazione del procedimento di esecuzione immobiliare ex art. 557 comma II c.p.c., il qual prevede l’obbligatorietà del deposito della nota di trascrizione del pignoramento immobiliare.
Tale conclusione appare, tuttavia, forzata e lacunosa sotto vari aspetti.
Il momento perfezionativo del pignoramento immobiliare, infatti, si individua nella notifica del relativo atto al debitore, ed è da quel momento che a quest’ultimo viene impedito di disporre del bene colpito. La trascrizione del pignoramento è solo lo strumento propedeutico per la realizzazione della funzione del processo di esecuzione, ossia l’espropriazione del bene pignorato e la vendita dello stesso per realizzare gli interessi dei creditori, ma non può essere considerato elemento costitutivo del pignoramento stesso.
Pertanto, imporre che il rinnovo della trascrizione del pignoramento immobiliare debba necessariamente avvenire entro il ventennio, senza ammettere la possibilità di una trascrizione tardiva, appare contravvenire alla ratio propria dell’istituto, in quanto impedisce al creditore la possibilità di vedere realizzata la sua pretesa.
Piuttosto, così come accade per il rinnovo dell’iscrizione ipotecaria, sarebbe auspicabile consentire un rinnovo tardivo anche della trascrizione del pignoramento immobiliare, così da permettere al creditore di soddisfare i propri interessi: per effetto della trascrizione tardiva, infatti, il primo pignoramento si estinguerebbe, ma se ne potrebbe costituire uno nuovo, che produca effetti a far data dalla seconda trascrizione, tutelando così gli interessi dei creditori, che non vedrebbero vanificati energie e risorse che, per venti anni, sono stati spesi al fine di perseguire i propri diritti.
Se così non fosse, l’effetto più tragico che deriverebbe dal mancato rinnovo della trascrizione immobiliare nel ventennio, sarebbe la prescrizione di gran parte dei crediti ammessi nel relativo procedimento esecutivo.
L’art. 2945, comma 3 c.c., infatti, prevede che "Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo": in altre parole, nella materia che ci interessa, la prescrizione della pretesa creditoria si interrompe per effetto dell’instaurazione del processo esecutivo e rimane sospesa per tutto il periodo del processo, ma se nel frattempo questo si estingue, la prescrizione ricomincia a decorrere proprio dal giorno in cui si è instaurato il processo esecutivo; va da sé che se il processo si estingue per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare nel ventennio, all’esito del provvedimento di estinzione, i crediti per i quali si procede saranno già prescritti, così come pure i crediti insinuati per i quali sia già decorso il termine prescrizionale previsto dalla legge.
Sarà auspicabile, quindi, per l’avvocato diligente, procedere all’interruzione sistematica della prescrizione anche in pendenza del procedimento esecutivo.

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di Avv. Tania Sabbatini

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