Diffamazione su internet


Il delitto di diffamazione aggravato col mezzo stampa o dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità trova ampio riscontro mediante l'uso di facebook
Diffamazione su internet
DIFFAMAZIONE SU INTERNET
L'accesso al web ha consentito agli utenti ogni genere di notizia ed informazione.
L’uso dei social network ha poi notevolmente amplificato la questione, dal momento che tutti gli utenti hanno la facoltà di poter postare in rete contenuti di vario tipo e che riguardano più persone.
In tale ambito, l’azione più semplice di tutte, cioè esprimere un proprio pensiero o una propria opinione, racchiude però insidie e conseguenze, anche di natura penale.
Invero, integra il delitto di diffamazione aggravato col mezzo della stampa o dall’utilizzo di altro mezzo di pubblicità - contemplato nel comma 3 dell’art. 595 c.p. ogni qual volta i mezzi di diffusione di notizie riportano fatti dal carattere denigratorio e ne consentano l'accesso ad un numero indefinito di persone ed internet, stante la sua portata massiva.
Sub specie di offesa arrecata con un qualunque mezzo di pubblicità è la diffusione di un messaggio diffamatorio mediante l’uso di facebook in quanto condotta "potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone". Una aggravante che trova la sua ratio nella idoneità del mezzo utilizzato che determina una rapida pubblicizzazione e diffusione - Cassazione penale, sez. I, 28/04/2015, n. 24431; Cassazione penale, sez. V, 13/07/2015, n. 8328.

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale si collocano le più recenti sentenze della Suprema Corte, che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno rilevato quanto i social network siano mezzi idonei per realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, comportano l’integrazione del reato di diffamazione, aggravata dall’utilizzo di un mezzo di pubblicità.

La stessa Corte di Cassazione ha stabilito i diversi gradi di danno provenienti da diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di comunicazione.
Nello specifico, ha individuato ben cinque categorie da danno da diffamazione:
1. diffamazione tenue: (risarcita da 1 a 10mila euro);
2. diffamazione modesta (risarcita da 11 a 20mila euro);
3. diffamazione media (fino a 30mila euro);
4. diffamazione elevata (fino a 50mila euro);
5. diffamazione eccezionale (risarcita oltre 50mila euro).
Per non incorrere nel reato di diffamazione a mezzo della stampa, la stessa Corte di Cassazione insegna in una recentissima pronuncia che non sussiste alcuna violazione del principio di continenza se l'articolo è contraddistinto da evidente obiettività e privo di giudizi denigratori, rivelandosi di conseguenza idoneo a mettere in luce le contrapposte tesi dell'accusa e della difesa, con conseguente astensione dal pronunciamento di certezze in ordine al comportamento dell'interessato (Cassazione civile sez. III 14 ottobre 2016 n. 20728).

Articolo del:


di Avv. Gianluca Iaione avv. M.C. D'Avenia

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