Risarcimento del danno da illecito endofamiliare


Il diritto al risarcimento del danno da illecito endofamiliare e la prescrizione della relativa azione
Risarcimento del danno da illecito endofamiliare
L’illecito endofamiliare trova il suo presupposto nel mancato riconoscimento del figlio da parte del genitore e nel disinteresse materiale e morale nei suoi confronti.
Si tratta di responsabilità per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del soggetto che, con la sua condotta, viola gli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione della prole (Cass. civ., 22 novembre 2013, n. 26205 e a Cass. civ.,10 aprile 2012, n. 5652), determinando in tal modo una lesione ingiusta di prerogative soggettive di rango costituzionale.
In effetti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, gli obblighi dei genitori nei confronti dei figli sussistono per il solo fatto di averli generati e prescindono da qualsiasi domanda.
In tal senso è da intendersi l’automatismo che viene in essere tra responsabilità genitoriale e procreazione: la Suprema Corte ha, invero, sancito che "l’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio dal momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza", infatti "l’obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (art. 147 e 148 c.c.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotei in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore" (Cass. N. 26205/2013).
Con sent. N. 3079/2015 la Cassazione ha ribadito che "il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicchè tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’art. 2059 cod.civ., di un’azione autonoma volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole". Ne consegue, pertanto, non solo la possibilità di un’azione di regresso per le spese sostenute da uno solo dei genitori, ma anche la quantificazione, in termini economici, del vuoto emotivo e sociale causato dall’assenza e dal disinteresse del genitore. Dunque, il figlio naturale, divenuto maggiorenne, potrà richiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali nei confronti del genitore che, volutamente, si è sottratto ai doveri sanciti dagli artt. 147 e 148 c.c.
Ai fini del calcolo della prescrizione dell’azione di regresso, il dies a quo va individuato, secondo recentissima giurisprudenza, a decorrere da ogni singola spesa effettuata, e non dalla pronuncia che dichiara la genitorialità nè dal riconoscimento del figlio. Il termine, inoltre, è quello decennale, non vertendosi in materia di alimenti, ma di regresso in materia di obbligazioni solidali
Diversamente, per l’azione di risarcimento danni, derivanti dalla violazione dell’obbligo di mantenimento e degli altri obblighi genitoriali, il dies a quo va individuato nel momento in cui il figlio raggiunge l’indipendenza economica (che non sempre coincide con la maggiore età). Al riguardo, non mancano orientamenti giurisprudenziali per i quali, invece, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di paternità.

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di avv. Raffaele Ambrosca

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