Apprendistato professionalizzante


Apprendistato e formazione interna ed esterna
Apprendistato professionalizzante
L'apprendistato - Testo unico D.lgs n. 167 del 14 settembre 2011, D.L 34/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20/03/2014 e convertito con la Legge 78/2014 pubblicata nella GU del 19/05/2014.

FORMAZIONE
La Regione provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarati disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014.
La comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro si intende effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9bis del DL 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
L'adempimento s'intende eseguito con l'invio dell'unilav.
La formazione di tipo professionale o di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.
La formazione pubblica è obbligatoria se prevista come tale dalla regolamentazione regionale, o dalla contrattazione collettiva, e garantita da un'adeguata copertura finanziaria, e deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati. Si realizza, di norma, a partire dalla fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

I contenuti della Formazione di base e trasversale:.
Le linee guida delle regioni hanno stabilito che la formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: sicurezza sul lavoro, organizzazione e qualità aziendale, relazione e comunicazione in ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, competenza digitale, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, elementi di base della professione-mestiere.

Articolo del:


di Giovanni Castangia

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