Redditi: pensione INPS e invalidità civile


Periodo di riferimento del requisito reddituale per le prestazioni collegate al reddito: pensioni INPS e invalidità civile
Redditi: pensione INPS e invalidità civile
La legge 14/2009, all'art. 35, stabilisce che "ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati...".

Nell'applicazione pratica della norma si sono spesso verificate incertezze, specialmente riguardo alla espressione "stesso anno", che poteva intendersi come "stesso anno solare precedente" o come "stesso anno di liquidazione della prestazione".
In particolare, per le prestazioni in materia di invalidità civile (assegno di invalidità o pensione di inabilità, legate al reddito del titolare), la questione è di particolare importanza ai fini dell'eventuale sospensione della prestazione per superamento della soglia di reddito.

Ora, la Corte di Cassazione sembra essersi assestata sul principio secondo cui in fase amministrativa, ai soli fini dell'accertamento, l'Inps deve verificare il requisito reddituale prendendo come riferimento i redditi dell'anno precedente, mentre in sede di contenzioso il principio resta quello della contemporaneità tra prestazione e limite di reddito.
Dunque, il problema interpretativo posto dalla norma sopra richiamata è stato quindi risolto dalla Cassazione (in diverse sentenze succedutesi nel tempo) nel senso che una prestazione assistenziale può, e anzi deve, essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali da verificarsi incontemporanea con l'erogazione.

Purtroppo nella pratica delle diverse sedi Inps, si verificano tuttora applicazioni anche contrastanti tra loro, sia in sede di primo riconoscimento della prestazione (che viene erogata solo se il beneficiario gode di un reddito inferiore ai limiti stabiliti dalla legge), sia in sede di verifica dei redditi negli anni successivi.
Soprattutto in caso di provvedimenti di sospensione della prestazione, che spesso sono accompgnati dalla richiesta di restituzione di somme già erogate, occorre verificare con attenzione i criteri applicati e, se del caso, procedere al ricorso (prima amministrativo e poi, eventualmente, giudiziario) nei confronti dell'Inps.

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di Avv. Federico Campanella

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