Socio unico di srl


Diventa socio unico di srl e viene iscritto d’ufficio alla Gestione Commercianti Inps: che fare?
Socio unico di srl
Negli ultimi anni, per effetto dello scambio di informazioni attuato tra l’Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e l’Inps, stiamo assistendo con sempre maggiore frequenza all’emissione da parte dell’Inps di provvedimenti di iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti Inps, basati sulle mere risultanze delle dichiarazioni rese a fini fiscali dalle società e dai suoi soci.
In altri termini, senza che venga eseguita la minima istruttoria volta ad appurare la sussistenza dei presupposti di legge, soltanto perché vi è stata una acquisizione di quote sociali o soltanto perché si è soci accomandatari di una s.a.s., l’Inps iscrive d’ufficio questi soggetti alla Gestione Commercianti in qualità di titolari d’impresa, tornando a ritroso di 5 anni tanto nella iscrizione quanto nella richiesta dei contributi dovuti (ai quali - naturalmente - vanno a sommarsi sanzioni ed interessi).
Occorre rivolgersi ad un legale esperto in materia previdenziale al fine di impugnare l’iscrizione con ricorso amministrativo e, in alcuni casi, l’Inps in autotutela rivede la sua posizione ed annulla l’iscrizione disposta.
In altri casi, il ricorso amministrativo non sortisce alcun effetto ed occorre fare ricorso al Giudice del Lavoro.
Così è accaduto nel caso della sentenza n. 2224 del 27.07.2017 del Tribunale del Lavoro di Milano qui esaminata in cui l’Inps aveva provveduto ad iscrivere d’ufficio alla Gestione Commerciante un soggetto che aveva acquisito il 100% delle quote di una s.r.l., nella quale non svolgeva alcuna attività né lavorativa né di amministratore.
L’Inps per il solo fatto di aver ricevuto dalla Camera di Commercio la comunicazione di mutamento della titolarità delle quote della s.r.l., aveva provveduto d’ufficio ad iscrivere il neo-socio alla Gestione Commercianti Inps con contestuale richiesta di pagamento di una cifra pari a circa 12.000,00 euro.
Invero, prima di iscrivere il socio alla Gestione Commercianti, l’Inps avrebbe dovuto accertare se il socio partecipasse personalmente, ed in maniera abituale e prevalente, nelle attività commerciali della Società.
Ma così non è stato. Né l’Inps è riuscito a fornire in giudizio la prova della legittimità della pretesa contributiva avanzata. Anzi, il Giudice ha dato atto che:
<<sulla base della documentazione versata in atti, delle dichiarazioni rese dai testi escussi e delle allegazioni delle parti, debba ritenersi l’insussistenza della pretesta contributiva vantata dall’INPS, fondata essenzialmente sulla qualifica di socio unico della società Axx srl ricoperta dalla ricorrente per il periodo di causa.
Dalla istruttoria in atti risulta infatti attendibilmente provato che la ricorrente, presso la compagine societaria della Axx srl, non svolgeva alcuna specifica attività lavorativa e/o gestionale essendosi limitata, nel periodo per cui è causa, a passare saltuariamente in ufficio per salutare il marito e che erano rispettivamente M. e G. a occuparsi dell’attività negoziale e di quella gestionale della società.>>.
Il giudizio si è pertanto concluso in maniera favorevole al contribuente con la dichiarazione di illegittimità della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione Commercianti e di infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall’Inps nei suoi confronti, nonché con la condanna dell’Inps a rimborsargli le spese legali.

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di Carla Etzi

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