Epatite quiescente e risarcibilità del danno


I limiti della ascrivibilità alla Tabella A DPR 834/81: la differenza tra epatite C ed epatite B
Epatite quiescente e risarcibilità del danno
Chi scopre di essere affetto da una epatite ed ha subito in passato trasfusioni di sangue può presentare domanda alla propria ASL di appartenenza per ottenere l’indennizzo di cui alla L. 210/92. Previa istruttoria, l’istante verrà sottoposto a visita dalla C.M.O. competente, la quale si dovrà esprimere su tre elementi: nesso di causalità, tempestività della domanda ed ascrivibilità a tabella della patologia. Non condividiamo l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno è indennizzabile solo quando supera una soglia minima, mentre coloro i quali sono affetti da un’epatite in uno stato "quiescente" - secondo il Ministero, in questo caso "non ascrivibile" ad alcuna categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981 - non potrebbero accedere ai benefici di cui alla L. 210/92.
Non lo condividiamo perché la classificazione del danno in riferimento alla citata tabella è obsoleta e probabilmente neanche semanticamente corretta, ma non se ne può negare l’esistenza ed anzi la Corte di Cassazione lo adotta con costanza: vari sono i precedenti di rigetto delle istanze presentate da soggetti affetti da epatite HCV correlata.

I casi di effettiva "quiescenza" della patologia, che riguardano quasi esclusivamente l’HCV, sono rari, in considerazione sia del continuo lavoro fibrotico ed invalidante delle epatopatie croniche HCV correlate, sia della non infrequente normalizzazione degli indici di citolisi in un quadro di epatopatia cronica HCV correlata, suscettibile in quanto tale di debito apprezzamento come menomazione permanente dell’integrità psicofisica assimilabile per lo meno al disepatismo, ripreso nell’ottava categoria della più volte richiamata Tabella A. In verità oltre 1/3 dei soggetti cronicamente HCV positivi, oltre ad essere vincolato a regimi alimentari rigidi, sviluppa un’irreversibile ed incontrastabile fibrosi che evolve verso una cirrosi e questa, in alcuni casi, sfocia nel cancro al fegato.
Negare che tutto ciò configuri un danno irreversibile da epatite post-trasfusionale appare quantomeno azzardato.
Peraltro, non va dimenticato che tra il virus B ed il virus C vi è una differenza sostanziale: la scienza medica ha universalmente riconosciuto che il ciclo vitale dell’Hepatitis B Virus è diverso rispetto a quello del virus C e, per le sue caratteristiche intrinseche, è quasi sempre caratterizzato da replicazione virale in atto.

IL CASO
È questa la tesi - accolta nei tre gradi di giudizio - che ci ha consentito di ottenere una vittoria importante ed un provvedimento che apre le porte ad un revirement giurisprudenziale.
Con l’Ordinanza 18356/2017 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del Ministero della Salute e confermato il diritto di un nostro assistito - affetto da epatite B e C - a percepire l’indennizzo di cui alla L. 210/92, già riconosciuto sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, perché "la malattia contratta dal dante causa non si trovava in uno stato silente in quanto aveva comportato quali conseguenze funzionali lo stato di astenia e di facile stancabilità, accompagnate dalla necessità di osservare una rigida dieta alimentare".
Orbene, la succinta motivazione non rende perfettamente l’idea della particolarità del caso.
Il Giudice di prime cure aveva accolto il ricorso ritenendo condivisibile le conclusioni cui era giunto il CTU: "Dunque in riferimento alla quantificazione del danno, si rileva che per quanto riguarda l’infezione da HCV si è verificata una sieroconversione per cui i molteplici controlli ematochimici hanno sempre dato esito negativo per ricerca di HCV-RNA ed esito positivo per la presenza di anticorpi anti-HCV, e ciò risulta indicativo non di infezione virale in atto ma di un semplice ricordo immunologico di pregresso contatto con il visus C; viceversa
per quanto riguarda l’infezione da HBV, i molteplici controlli ematochimici hanno sempre dato esito positivo per la ricerca di HBV-DNA, pur con valori fluttuanti, e di HBs Ag, HBe Ab e HBC IgG, ed esito negativo per la presenza di anticorpi anti-HBs, e ciò risulta verosimilmente indicativo di una replicazione virale in atto, con conseguente peggioramento del quadro clinico e bioumorale". Il medico nominato, pertanto, ha ben inteso tracciare una netta differenza tra il virus B ed il virus C ed ha, dunque, rilevato la presenza di una "infermità, derivante da trasfusione, ascrivibile alla 7^ (settima) categoria della tabella A allegata al DPR n° 834/81".
Vano è risultato il gravame proposto dal Ministero: la Corte d’Appello, rilevato che lo stato "silente" della malattia "sussisteva per l’infezione di tipo C, ma non per l’infezione di tipo B", ha rigettato l’appello proposto dall’Avvocatura dello Stato (Sentenza n. 121/2015).
La Corte di Cassazione, come anticipato, non ha potuto far altro che avallare le precedenti decisioni, confermando la condanna del Ministero al pagamento dell’importo stabilito nonché degli interessi.

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Articolo del:


di Avv. Alfonso Maria Fimiani

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