Azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)


Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto a indennizzarla della relativa diminuzione patrimoniale
Azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)
Il presente breve lavoro viene presentato al tempo della crisi. In questi pensieri tratteremo del non facile problema dell'azione generale dell'arricchimento ex art. 2041 c.c. (Titolo VIII, dell'arricchimento senza causa), avendo a non discostarci da quello che è il pensiero prevalente della giurisprudenza che nel corso degli anni si è consolidato.
Il legislatore del 1942 ha previsto l’azione generale di arricchimento tra i principi generali dell’ordinamento, precisando che chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzarla della relativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda (art. 2041 c.c.).

L’azione, come subito appare evidente, ha necessariamente carattere generale, essendo ricorrente per una serie indeterminata di casi. Ciò perchè costituisce un cardine rilevante dell'ordinamento che ritiene non ammissibile l’altrui pregiudizio patrimoniale, senza una ragione giustificativa.
Se da un lato si deve pensare che tale istituto ha carattere generale, dall'altro appare ovvio che l'azione ha carattere sussidiario, perché è esercitabile solo quando al depauperato non spetti nessun’altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fotto produttivo dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria (art. 2042 c.c.).
Sta di fatto, ad esempio che se l’arricchimento costituisce la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, fino a quando il rapporto o il contratto risultano in essere, mantenendo il rapporto obbligatorio sottostante.

L'azione generale di arricchimento, pertanto, vede necessariamente la presenza di un soggetto che si sia arricchito in danno di un altro, senza una giusta causa, vale a dire senza un titolo giuridico idoneo a giustificare gli effetti dell’arricchimento in capo all'accipiens.
Per cui la giurisprudenza storica è incline a considerare l’art. 2041 c.c., una norma di chiusura della disciplina delle obbligazioni.
Ciò non potrebbe essere altrimenti proprio in ragione delle caratteristiche peculiari dell'istituto giuridico in commento che diventa uno strumento di tutela, azionabile in tutti i casi in cui tra due soggetti si verifica uno squilibrio patrimoniale a favore di una parte, tale che uno subisca danno e l’altra si arricchisca, «senza una giusta causa» e, cioè, senza che sussista una giustificazione economico sociale degna di tutela di legge, a tutela del profitto o del vantaggio ricevuto dalla parte che ha percepito l’arricchimento.

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di Avv. Quirino Ciccocioppo

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