Statuto STP


La cd Legge di Stabilità 2012 ha introdotto la possibilità di costituire società che abbiano per oggetto l’esercizio di attività professionali STP.
Statuto STP
E’ ammessa la costituzione di società tra professionisti nelle normali forme previste: società di persone (ss, snc, sas), società di capitali (spa, sapa, srl) e società cooperative.
La società tra professionisti deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

È consentita l’ammissione in qualità di soci della società oltre che dei professionisti, iscritti ad Ordini, Albi e Collegi anche di soggetti non professionisti.
Nella sostanza possono essere soci: cittadini europei purchè in possesso del titolo di studio abilitante, soggetti non professionisti per svolgere solo prestazioni tecniche e soggetti non professionisti che hanno finalità di investimento nella società (soci di capitale). I soci professionisti sono tenuti all’osservanza delle regole del proprio Ordine.
Per i soci professionisti si prevede quale causa di esclusione dalla società la cancellazione (con provvedimento definitivo) dal rispettivo albo di appartenenza.
Le società di professionisti hanno l’obbligo di riportare nella denominazione la dicitura "Società tra professionisti". Lo stesso soggetto non potrà partecipare a più società tra professionisti.

Elementi tipici dello statuto di un STP sono:
Denominazione sociale: tra i comparenti è costituita una società a responsabilità limitata denominata "società tra professionisti......srl";
Oggetto sociale: l’oggetto della società è l’esercizio in forma esclusiva dell’attività professionale di ciascun socio e il coordinamento delle prestazioni professionali proprie delle abilitazioni diverse, nonché di ogni altra attività che le leggi vigenti consentono a coloro che sono iscritti nei relativi albi professionali, e che diverranno soci della società. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali;
Ammissione dei soci: possono essere ammessi in qualità di soci i professionisti iscritti a ordini, albi e collegi (è escluso dalla società il professionista cancellato dall’albo), i cittadini di Stati membri dell’UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, i soggetti non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche", i soggetti non professionisti che diventano soci della società tra professionisti "per finalità di investimento"; si tratta dei soci di capitale;
Esecuzione dell’incarico professionale: l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società tra professionisti è eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta;
Esclusione del socio: il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi come fattispecie di giusta causa. Essendo stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo, essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti, sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva, sia sottoposto a procedure concorsuali, risulti inadempienti agli obblighi assunti ne confronti della società, acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Articolo del:


di CRISTINA RIGATO

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