Trattamento economico degli autisti


Retribuzione degli autisti come lavoratori discontinui sulla scorta della disciplina legislativa e contrattuale
Trattamento economico degli autisti
Pubblicato sulla rivista "Guida alle paghe" n. 10/2014 edito da Wolters Kluwer Italia s.r.l.
La mansione dell’autista, caratterizzata da periodi di lavoro e da pause di semplice attesa, sia nella normativa vigente che nella contrattazione collettiva e` sempre stata considerata «discontinua» e come tale non soggetta alla disciplina generale dell’orario di lavoro.
La qualificazione della mansione degli autisti come «discontinua» discende dal R.D. n.2657/1923 che individua le occupazioni che richiedono un lavoro di semplice attesa o custodia e alle quali non e` applicabile la normativa generale che limita l’orario di lavoro.
Nella tabella allegata al decreto e` inserito «il personale addetto ai trasporti di persone e di merci».
Le disposizioni di legge che hanno regolamentato nel tempo l’orario di lavoro dei dipendenti hanno escluso dalla loro applicazione i «lavoratori discontinui» di cui al decreto sopra nominato. Per tali lavoratori i limiti di orario erano quindi solo quelli della ragionevolezza della durata totale dell’attivita` lavorativa.
Anche il D.Lgs. n. 66/2003, che riporta la vigente normativa generale in materia di orario di lavoro, all’art. 2 stabilisce che, «le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce» vale a dire all’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di auto trasporto.
Cronotachigrafo e normativa europea
La disciplina dell’orario di lavoro degli autisti, non esistendo una specifica normativa in ambito nazionale, ha trovato la prima regolamentazione in ambito comunitario dove il legislatore si e` prefisso un duplice scopo. Da un lato garantire una normativa uniforme a livello europeo per evitare concorrenze sleali fra le imprese e dall’altro, definendo i tempi di guida e i riposi obbligatori di rendere meno pericolosa la circolazione stradale e migliorare i livelli di sicurezza degli autisti stessi. Nella normativa europea non viene fatta alcuna distinzione fra lavoratori continui o discontinui ma si fa riferimento alla categoria dei lavoratori mobili per individuare i lavoratori soggetti alla normativa in questione.
La legislazione europea ha introdotto l’uso del cronotachigrafo come strumento tecnico per controllare l’attivita` degli autisti nel settore dell’autotrasporto merci e passeggeri.
L’istituzione di tale mezzo di controllo fa riferimento al Regolamento Cee n. 3820/85 e n.3821/85 in vigore fin dal 29 settembre 1986, applicabile ai veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e con velocita` superiore a 30 km orari.
I cronotachigrafi sono necessari per calcolare il rispetto dei tempi di guida e riposo e registrano la velocita` , le distanze e i tempi di lavoro. Il loro utilizzo si basa attualmente sulle disposizioni del Regolamento Ce n. 561/2006 che ha regolamentato i periodi di guida giornaliero, settimanale e bisettimanale, i periodi di guida continui e i periodi di riposo giornalieri e settimanali degli autisti.
Mentre fino al 2006 i dati sono stati registrati usando un disco cartaceo, i mezzi immatricolati dal 1º maggio 2006 in poi devono essere dotati di un cronotachigrafo digitale.
Lavoratori mobili nella legislazione italiana
Il D.Lgs. n. 234/2007, entrato in vigore dal 1º gennaio 2008, in attuazione della Direttiva 2002/15/Ce ha disciplinato l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, uniformando la materia su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del ruolo dell’autonomia contrattuale.
La norma definisce il lavoratore mobile, (art. 3, parag. 1, lett. d) come:
«un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che e` al servizio di un’impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi.»
Le disposizioni del D.Lgs. n. 234/2007 si applicano, analogamente al regolamento Ce n.561/2006 (art. 2), al trasporto su strada:
_ di merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate;
_ di passeggeri, effettuato da veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono idonei a trasportare piu` di 9 persone compreso il conducente.
Limiti di orario per gli autisti
Per quanto concerne l’orario di lavoro, il D.Lgs. n. 234/2007 fissa in 48 ore la durata medio massima della prestazione lavorativa settimanale dell’autista e stabilisce che la stessa puo` essere estesa fino a un massimo di 60 ore settimanali, a condizione che nell’arco di 4 mesi non sia superato il limite medio settimanale di 48 ore.
L’orario di lavoro dell’autista e` individuato come ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro, durante il quale il lavoratore mobile e` sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attivita` .
Il decreto stabilisce che concorrono a determinare l’orario di lavoro dell’autista:
_ il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto (la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalita` amministrative, ecc.);
_ i periodi durante i quali il lavoratore mobile non puo` disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro.
Sono, invece, esclusi dal computo dell’orario di lavoro:
_ i periodi di interruzione dalla guida (45 minuti dopo 4,5 ore e mezza di guida);
_ i riposi intermedi e i periodi di riposo stabiliti dal D.Lgs. n. 234/2007;
_ i tempi di disponibilita` durante i quali il lavoratore, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate (es. accompagnamento veicolo trasportato a bordo di treno o traghetto, periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione, tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo);
_ i tempi di inattivita` non lavorati (tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si pongono tra l’inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore puo` ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione).
La normativa stabilisce inoltre che qualora sia svolto lavoro notturno (prestazione di almeno 4 ore consecutive resa tra le 00,00 e le 7,00) l’orario di lavoro giornaliero non deve superare le 10 ore per ciascun periodo di 24 ore.
Normativa contrattuale
Sulla normativa comunitaria e nazionale si e` inserita la normativa contrattuale del settore 1stabilendo una particolare disciplina e regolamentazione per le prestazioni discontinue del conducente.
Le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro, dopo aver siglato un’ipotesi di accordo il 29 gennaio 2005, il 9 novembre 2006 hanno sottoscritto il Ccnl unico della logistica, trasporto merci e spedizione che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l’attivita` di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attivita` promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai centri di distribuzione e centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attivita` di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all’interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del Ccnl dei lavoratori dei porti.
Il contratto e` applicabile anche alle aziende artigiane del settore per cui si e` operata un’armonizzazione delle varie discipline contrattuali prima esistenti con il risultato di avere una disciplina contrattuale unica per tutte le aziende del settore.
Accordo 3 aprile 2008
Con la stipulazione del suddetto accordo sull’orario di lavoro per il personale del Ccnl logistica, trasporto merci e spedizione si e` data una regolamentazione dell’orario di lavoro per il personale viaggiante e per quello impiegato in mansioni discontinue.
Personale viaggiante non discontinuo (art. 11)
Per il personale viaggiante, inquadrato ai livv. 3º e 3º super il tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilita` tipici della prestazione discontinua e l’orario di lavoro settimanale e` stabilito in 39 ore. Le parti hanno concordato che la durata media della settimana lavorativa e` di 48 ore. La durata massima si puo` estendere fino a 60 ore ma solo se su un periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro settimanali non supera il limite di 48 ore.
Orario lavoro
Agli effetti delle disposizioni del presente articolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore autista e` sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attivita` ossia:
a) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto; in particolare la guida, il carico e lo scarico, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalita` amministrative di polizia e di dogana o altro;
b) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non puo` disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all’attivita` di servizio.
Sono esclusi dal computo dell’orario di lavoro: i periodi di interruzione dalla guida di cui all’art. 7, Reg. Cee 561/06 (dopo un periodo di guida di 4,5 ore, il conducente osserva un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo); i riposi intermedi di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 234/2007; i periodi di riposo di cui all’art. 6 del medesimo decreto (le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun caso per piu` di 6 ore consecutive senza un riposo intermedio).
L’orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro e` compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore) e i periodi di attesa per i divieti di circolazione. In tali casi il lavoratore ha diritto solo all’indennita` di trasferta con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore.
Tempi di disponibilita`
Per i tempi di disponibilita` in cui il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chieda di iniziare o di riprendere la guida o di eseguire altri lavori, e` dovuto unicamente il trattamento di trasferta. I seguenti periodi si calcolano, ai soli fini retributivi, in ragione del 50% della loro durata per la sola parte che eccede il limite dell’orario ordinario e non concorrono al computo del lavoro straordinario:
a) tempo trascorso in viaggio, per treno, per nave, aereo od altri mezzi di trasporto per l’esecuzione dei servizi affidati al lavoratore;
b) tempo di attesa del proprio turno di guida nella cabina dell’autotreno guidato da 2 conducenti e ripartendo in misura uguale fra di essi il lavoro effettivo in trasferta.
Riposi intermedi
Rientrano nei riposi intermedi:
_ i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di 1 ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un’ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore; _ il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo e ha diritto alla sola indennita` di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell’impresa.
Si segnala un’interessante sentenza della Corte di Cassazione n. 5023/2009 secondo la quale un periodo di riposo, per poter essere considerato tale, non puo` limitarsi ad una momentanea astensione dal lavoro, ma deve consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie perdute. Questo principio generale vale anche in questi casi di autisti e di lavoro discontinuo. Nel caso concreto la Corte di Cassazione ha ritenuto che si trattasse di un periodo di semplice inattivita` temporanea (e non di un periodo di riposo effettivo, idoneo alla reintegrazione delle energie psicofisiche), e quindi computabile come tale ai fini della determinazione dell’orario di lavoro, quello dell’autista momentaneamente non addetto alla guida che rimane seduto a fianco all’altro guidatore. Nel caso di specie, in particolare non risultava «... che l’automezzo fosse dotato di un’apposita cabina separata per il riposo del secondo autista. Questa carenza comportava inevitabilmente uno stato di costrizione sofferto in uno spazio limitato anche dall’autista momentaneamente non impegnato nella guida».
Personale viaggiante discontinuo (art. 11 bis)
In deroga a quanto previsto dall’art. 11, punto 1, e` di 47 ore settimanali il limite di orario ordinario di lavoro per il personale viaggiante inquadrato nel 3º liv. super, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennita` di trasferta, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti Ue n. 3821/85 e n. 561/2006. Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo e` di 250 ore mensili.
Ai lavoratori che esercitano l’attivita` nelle condizioni suddette - e, percio` , considerati discontinui anche a norma dei R.D.L. n. 692/1923, R.D. n. 1955/1923, R.D. n. 2657/1923, la durata media della settimana non puo` superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa puo` essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali. Per l’applicazione di tale disposizione devono essere sottoscritti accordi collettivi aziendali che accertino la sussistenza delle condizioni che consentono tale estensione. Tali accordi dovranno essere sottoscritti, per
adesione, dai lavoratori interessati.
Per i suddetti lavoratori considerati discontinui si considera per il calcolo della retribuzione il periodo di impegno lavorativo che comprende:
a) periodi di guida;
b) tempo occorrente per la collaborazione alle operazioni di carico e scarico delle merci;
c) tempo occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) attivita` amministrative derivanti dalle mansioni di conducente;
e) tempo occorrente per le operazioni di rifornimento, di pulizia, verifica dell’efficienza del veicolo, accertamenti della sicurezza del carico;
f) tempi di attesa, funzionalmente necessari per l’esecuzione del servizio.
Tutte le ore prestate oltre il limite delle 47 ore settimanali devono essere retribuite con le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Autisti in trasferta o trasfertisti
Il contratto collettivo stabilisce che l’attivita` del conducente, in quanto non trasfertista, si esercita in partenza dal luogo fisso nel quale e` situata l’abituale sede di lavoro, per rientrare nello stesso luogo per cui gli puo` essere attribuita l’indennita` di trasferta di cui all’art. 51, c. 5, D.P.R. n. 917/1986.
L’art. 51, c. 6 della stessa norma stabilisce, invece, che le indennita` e le maggiorazioni di retribuzione dovute ai lavoratori dipendenti (c.d. «trasfertisti») tenuti per contratto all’espletamento dell’attivita` lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita` , concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del loro ammontare.
Per l’applicazione dell’esenzione sia ai fini contributivi che fiscali, si considerano trasferisti tutti quei lavoratori dipendenti ai quali e` contrattualmente attribuita un’indennita` , ovvero una maggiorazione di retribuzione, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il lavoratore dipendente si sia o meno recato effettivamente in trasferta.
Il Ministero del lavoro, l’Inps e l’Agenzia delle entrate hanno escluso l’assimilabilita` degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennita` ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo, ma competono soltanto per i giorni di effettiva trasferta.
A partire dal 2012, tuttavia, si e` sviluppato un orientamento giurisprudenziale di segno contrario, secondo la Suprema Corte, non e` rilevante la corresponsione in via continuativa dell’indennita` da trasfertista per la qualificazione come tale, in quanto la natura del trasfertista discende dall’effettiva modalita` di svolgimento della prestazione di lavoro e, in particolare, dall’assenza di un luogo di lavoro abituale per cui anche gli autisti possono essere considerati trasfertisti (sent. n. 22796/2013).
Forfetizzazione degli straordinari
A fronte delle obiettive difficolta` di calcolo delle ore di lavoro straordinario degli autisti, tenuto conto della particolare disciplina del settore, il Ccnl consente la forfetizzazione degli straordinari e delle trasferte.
Questa soluzione, da un lato, agevola il datore di lavoro nella determinazione del compenso da riconoscere al lavoratore discontinuo e, dall’altro lato, aiuta il lavoratore nella verifica del pagamento dovutogli e lo esonera dal compito, spesso impegnativo e contestabile, di dimostrare il lavoro straordinario effettivamente svolto.
La forfetizzazione puo` essere concordata in ragione di:
1) compenso per viaggio;
2) compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo criteri obiettivi;
3) accordi per fasce di impegno giornaliero.
E ` rinviata agli accordi aziendali la determinazione del criterio, tra quelli indicati, che meglio si addice alle esigenze specifiche aziendali del datore di lavoro e del lavoratore. Gli accordi devono essere sottoscritti dai lavoratori interessati.
Le parti sociali hanno previsto il meccanismo della forfetizzazione per retribuire non solo il lavoro straordinario, bensı` anche la c.d. indennita` di trasferta. In questo caso pero` l’azienda, pur semplificando gli adempimenti, non puo` usufruire delle esenzioni contributive e fiscali legate all’istituto della trasferta se l’importo forfetizzato comprende indistintamente sia gli straordinari che la trasferta.

Articolo del:


di Roberto Zaltieri

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