Volo cancellato, in ritardo? Diritto a risarcimento


Regolamento comunitario; diritto alla compensazione pecuniaria in caso di voli in ritardo, cancellati o overbooking
Volo cancellato, in ritardo? Diritto a risarcimento
La tutela del passeggero, per i casi di disservizio causati dalle compagnie aeree, è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e di negato imbarco e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91 nonché dal Decreto legislativo del 27 gennaio 2006, n. 69 recante "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004".
La tutela è prevista anche nel caso in cui la compagnia aerea trasferisca il passeggero dal volo prenotato ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.
La tutela ai diritti del passeggero si applica: a) voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto comunitario; b) voli di linea, charter, low cost in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, che hanno come destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
La tutela non viene applicata per voli in partenza da un Paese non comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie con destinazione un Paese dell’UE. In questo caso le tutele sono però quelle assicurate dalle convenzioni internazionali (quali la Conversione di Montreal del 1999 o la Convenzione di Varsavia del 1929), ove ratificate, dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Le condizioni perché il passeggero possa usufruire del risarcimento: a) possedere un biglietto aereo; b) avere una prenotazione confermata; c) presentarsi all’accettazione nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico o da un agente di viaggio autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata.
Il passeggero non ha diritto al risarcimento qualora viaggia gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator) nonchè gli venga negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Al momento in cui si verifica il disservizio, la compagnia aerea deve fornire un'assistenza ai passeggeri che comprende: a) pasti e bevande relativamente alla durata dell’attesa; b) sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; c) trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; d) due chiamate telefoniche gratuite o messaggi via telex, fax o e-mail.
Qualora si verifichi un caso di overbooking, la compagnia aerea deve verificare prima di tutto se ci sono tra i passeggeri dei volontari che vogliono cedere il loro posto in cambio di benefici che verranno poi concordati. Se non ci sono volontari, i viaggiatori a cui viene negato l'imbarco hanno diritto, oltre al rimborso del biglietto aereo, a ricevere una compensazione pecuniaria in base alla tratta e alla distanza percorsa:
· Voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km: euro 250;
· Voli intracomunitari superiori a 1500 Km: euro 400;
Voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km: euro 250; Voli internazionali tra 1500 e 3000 Km: euro 400; Voli internazionali superiori a 3000 Km: euro 600.
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione pecuniaria del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo originariamente prenotato, rispettivamente le due, le tre o le quattro ore.
La compensazione pecuniaria va pagata in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari o, d’accordo con il passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi, indipendentemente dall’ammontare del prezzo all’atto dell’acquisto del biglietto.
Cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo la compensazione pecuniaria non è dovuta laddove la compagnia aerea dimostri che il disservizio sia stato causato dal verificarsi di circostanze eccezionali al di fuori, pertanto, della propria sfera di controllo e di aver fatto tutto il possibile per evitare la cancellazione del volo. La compensazione non è dovuta se il passeggero sia stato informato della cancellazione:
con almeno due settimane di preavviso;nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto;meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto
Ritardo del volo
Nel caso di ritardo prolungato del volo (pari o superiore a 180 minuti) il passeggero ha diritto alla stessa assistenza dovuta in caso di negato imbarco o cancellazione del volo.
Inoltre, se il ritardo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

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di Studio Guardascione

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