Come farsi pagare dall’Amministrazione


Recuperare un credito con il decreto ingiuntivo: esecuzione o giudizio di ottemperanza?
Come farsi pagare dall’Amministrazione
Cosa fare una volta che il giudice abbia stabilito che l’Amministrazione deve pagare il creditore? Riconosciuto il credito sulla carta, occorre infatti recuperare effettivamente la somma dovuta, ma la procedura per portare ad esecuzione un titolo esecutivo non è sempre celere o agevole.

Esistono vie alternative per recuperare il credito? Uno strumento utile può rivelarsi il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 112 e ss. del Codice del Processo Amministrativo, D.lgs. n. 104/2010.

Si tratta di un istituto che può rivelarsi estremamente efficace per ottenere il pagamento da parte di un ente pubblico, perché appositamente pensato, in generale, per il caso in cui l’Amministrazione non si attivi neppure in presenza di una pronuncia definitiva emessa contro di essa.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione rimanga inattiva nonostante l’emissione di un titolo nei suoi confronti, sarà dunque possibile adire il giudice Amministrativo affinché la obblighi ad ottemperare alla statuizione.

Tuttavia, non tutti i titoli sono idonei ad instaurare il giudizio di ottemperanza. Si deve infatti trattare di:

1. sentenza passata in giudicato, poiché non impugnata o non più impugnabile, emessa dal Giudice Ordinario (G.O.: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione);

2. provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato, quale ad esempio il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo (pronunciati anch’essi dal G.O.);

3. lodo arbitrale esecutivo inoppugnabile.

La competenza spetta al Tar nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza: il ricorso è notificato all’Amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza, dal provvedimento o dal lodo della cui ottemperanza si tratta e si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato degli stessi.

La parte può agire anche senza previa diffida, a differenza di quanto previsto nel processo civile, ove è richiesta una specifica intimazione (precetto).

Il giudice decide con una sentenza in forma semplificata e gode di peculiari poteri, in quanto il giudice, oltre ad annullare l’atto impugnato e disporre il risarcimento del danno, può altresì "sostituirsi all’amministrazione" inadempiente a mezzo della nomina di un commissario ad acta.

In sostanza, con il giudizio di ottemperanza si può chiedere al giudice amministrativo di assegnare alla P.A. un termine perentorio entro il quale adempiere, decorso il quale il giudice può prevedere una sanzione pecuniaria e, soprattutto, a fronte di un protratto inadempimento, può nominare un commissario ad acta, il quale si sostituisce alla P.A. per assicurare materialmente al creditore quanto dovuto entro un termine prefissato e dietro un compenso (a carico della P.A.).

Il commissario agisce quindi quale ausiliario del giudice in luogo dell’Amministrazione rimasta reiteratamente inattiva. La sua funzione è rilevante soprattutto da un punto di vista pratico. Infatti:

• egli si sostituisce integralmente all’Amministrazione inadempiente, ponendo in essere in prima persona gli atti omessi o sostituendo quelli non conformi alla precedente statuizione del giudice: i suoi poteri discendono direttamente dalla nomina del giudice dell’ottemperanza, che esercita un controllo permanente sulla sua attività;

• in mancanza di specifiche direttive da parte del giudice, tali poteri dipendono, di riflesso, dal contenuto del provvedimento originariamente inadempiuto: essi possono consistere sia in attività esecutiva (per esempio, restituzione di beni o pagamento di somme di denaro), sia in decisioni discrezionali;

• la sua attività non è assoggettata a vincoli procedurali e contabili (cui deve sottostare invece l’attività ordinaria dell’amministrazione), in quanto deve assicurare piena ed effettiva tutela al ricorrente, con facoltà di utilizzare ogni strumento utile al concreto conseguimento dello scopo (per esempio, variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc., anche oltre l’ordinaria capienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati).

Attraverso il commissario ad acta, anche nel caso di una reiterata inerzia dell’Amministrazione, viene garantito al creditore il soddisfacimento integrale del suo diritto unitamente, se richiesto, al risarcimento del danno e alla corresponsione di una penalità di mora per ogni ritardo o violazione nell’esecuzione del giudicato (la misura è stabilita in base alla gravità dell’inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione e di ogni circostanza concreta).

Articolo del:


di Studio Legale Prof. Avv. Valentina Sessa

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