Tasso di mora


Rilevanza e computo ai fini del TEG degli interessi di mora nelle sue variegate applicazioni secondo
Tasso di mora

Rilevanza e computo ai fini del TEG degli interessi di mora nelle sue variegate applicazioni secondo norme di Legge. Contrasto con la rilevazione statistica Banca d’Italia e D.M., quali atti amministrativi difformi alla Legge.

Per costante ed unanime ormai orientamento giurisprudenziale di legittimità e sempre più maggioritario di merito, risulta pacifico che tale onere, pur non rientrando nelle voci per la determinazione del TEGM (secondo le istruzioni della Banca d’Italia e le disposizioni contenute nei D.M.) è tuttavia sottoposto al rispetto delle soglie usura, come statuito dalla S.C. con la sentenza n.5286/2000 e successive fino alla epocale n.350/13 a mezzo della quale viene perentoriamente stabilito che "ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalle legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" ed alla recente che ha ulteriormente riaffermato "l’art.1 della Legge 108/1966 che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori" (Cass. Civ. Sez. VI, Ord. n.5598 del 6.3.2017).

Per la verifica dell’usura, dunque, nessun riferimento è dato scorgere alla rilevazione campionaria eseguita dalla BDI nell’anno 2001, tantomeno al diverso criterio di valutazione della mora in essa contenuto con la maggiorazione del 2,1% del TEGM ed ancor meno alla pretesa esigenza di omogeneità di confronto tra i due tassi (Tegm e mora) argomento di assoluta inconsistenza giuridica e vero e proprio "simulacro", ma viene considerato unicamente il tasso effettivo globale medio pubblicato trimestralmente nei D.M. del MEF.
Ciò nonostante, i D.M. emanati dal 25 marzo 2003 continuano a fare riferimento alla rilevazione campionaria eseguita dalla BDI nel 2001 a mezzo della quale aveva accertato per la mora un tasso del 2,1% superiore al TEGM (tasso corrispettivo), generando confusione e disorientamento tra gli addetti ai lavori, disponendo all’art.3 comma 2° di ogni decreto, in relazione alla verifica dell’usura, che gli intermediari "si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla BDI".

Ulteriori perplessità ha destato l’ABI (Associazione bancaria italiana) che con la lettera circolare n.4681/2003 inviata a tutti gli intermediari associati, facendo riferimento ad una "autorevole interpretazione dottrinale" (per inciso, costituita da un parere sia pure espresso da una insigne cattedratica, rimasto unico nel panorama dottrinale perlomeno all’epoca) ha "suggerito" di adottare tale avulso criterio, con il totale sostegno (inizialmente silente) della stessa BDI, la quale a sua volta con successiva comunicazione del 3.7.2013, ha ribadito espressamente le finalità della rilevazione a campione sulla mora.
Va detto, però, che non tutti gli intermediari hanno aderito a tali "suggerimenti" preferendo optare per gli orientamenti conformi e coerenti alla normativa vigente espressi in primis dalla S.C. e dalla Corte Cost., preferendo mantenendo la mora nei limiti delle soglie pubblicizzate dai D.M. trimestrali per le distinte categorie omogenee, senza maggiorazioni di sorta, così scongiurando di poter essere chiamati a rispondere "dell’aggiramento della norma penale che rinvia alla Legge (non alla BDI) di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" come sancito da Cass. Penale Sez.II, sentenza 46669/2011 in tema di c.m.s. e dall’art.2 comma 4° Legge 108/1996 "il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito dal tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata sulla G.U.".

La generica rilevazione a campione, si badi bene mai autorizzata da nessuna Legge dello Stato, viene di fatto a realizzare uno spread ulteriore di penalizzazione entro una diversa e maggiore soglia. Ne consegue che, oltre a rischiare la possibile configurazione dell'usura in concreto di cui alla seconda parte del 3° comma art.644 c.p., verrebbe di sicuro disattesa la "ratio" stessa della rilevazione del valore medio fisiologico di ogni singola categoria di credito cui parametrare lo spread in variazione previsto dalla Legge.
A fronte del generale disorientamento, è la stessa BDI a denotare un certo malcelato imbarazzo allorquando, nella sua comunicazione del 3.7.2013, prima richiama i D.M. che disciplinano la verifica dell'usura con i medesimi criteri previsti nelle istruzioni per la "rilevazione" del TEGM e poi ammette che tali criteri non sono vincolanti per la Magistratura; "id est" dice e disdice.
Non possono essere questi i riferimenti per risolvere le questioni insorte sul tema, tutt’altro; è invece necessario fare ricorso solo e soltanto alle Leggi e semmai alla giurisprudenza e significativamente a quella di legittimità ed a quella migliore di merito, nonché alla dottrina più autorevole, come dovrebbe essere in un Paese regolamentato dal diritto.

Ad ogni modo le Leggi vigenti, unitamente alle decisioni della Corte Cost. e della S.C., sono più che sufficienti a comprovare l’errato atteggiamento della BDI e del MEF anche riguardo alla mora. Per convincersene basti esaminare quanto sinteticamente segue.
L’art.1 comma 1° D.L. 394/00, convertito nella L.24/2001 di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., che definisce interessi usurari quelli convenuti ‘a qualsiasi titolo’ e la relazione governativa che accompagna il decreto fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, "sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio".
Il Giudice delle Leggi chiamato ad esprimersi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate a proposito della legge n. 24/01 di conversione del D.L. 394/2000, ha precisato, sia pure in un obiter dictum "Va in ogni caso osservato, ed il rilievo appare in sé decisivo, che il riferimento, contenuto nell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile, senza necessità di specifica motivazione, l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori." (Corte Cost. n. 29/02).

Da ultimo, anche l’art. 2 bis, comma 2° D.L. 29/11/08 n. 185, convertito in legge n.2 del 28/1/09, non dispone alcuna differenziazione riferita alla natura degli interessi.
Alla luce dei principi sopra menzionati e di quelli espressi dalla S.C. (tra le tante, II Sez. Pen. n. 12028/10, II Sez. Pen. n. 28743/10, II Sez. Pen. n. 46669/11) circa le modalità di aggregazione e di inclusione dei vari oneri, consegue indiscutibilmente che il TEG indicato dalla BDI (rectius, dal MEF a mezzo dei D.M.) per la rilevazione campionaria del tasso medio di mercato, rappresenta un punto di riferimento solo in quanto risulti conforme (e non lo è come detto) al precetto di cui all’art. 644 c.p..
Ad ogni modo, lo "scudo" rappresentato dai menzionati D.M. ed utilizzato ad arte dagli intermediari, è stato comunque "demolito" dall'arresto della S.C. Penale Sez. II, sentenza n. 46669/11 citata che ha ritenuto, senza mezzi termini, le indicazioni della BDI ed i contenuti dei D.M., subordinati alla Legge, così consacrando la tassatività della norma "Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione", principio che ha trovato e trova ampio riscontro anche nelle decisioni dei giudici di merito, una delle quali di recente intervenuta a ribadire che "anche il tasso di mora deve essere sottoposto alla verifica anti usura" (Trib. Civ. Brescia, Sez. II, Est. Giuseppe Magnoli, del 15.6.2017 n.1857).

A completare ed a chiarire la questione della mora negli aspetti applicativi, dipanando ogni eventuale residuo dubbio, vanno menzionate due recenti significative decisioni, una di legittimità (Cass. Civ. Sez. VI. Ord. n.23192 del 4.10.2017, con riferimento espresso ai circa quindici precedenti della medesima S.C. sempre a proposito della mora) ed una di merito particolarmente interessante per via della motivazione adottata in sintonia con la prima (Trib. Civ. Napoli, Sent. n.1558 del 13.2.2018) che, richiamando (entrambe le decisioni) i precetti dell'art.1815 comma 2° c.c. e dell'art.1 Legge 24/2001, hanno esplicitamente e definitivamente statuito su quanto affermato implicitamente nelle varie pregresse decisioni della stessa Corte, "laddove gli interessi di mora sono superiori al tasso soglia nel momento della stipula e/o della promessa, nessuna specie di interesse è dovuta, sia esso moratorio e/o corrispettivo, pur se quest'ultimo risulti pattuito entro soglia".

Appare dunque chiaro, così come avvenuto per le c.m.s., che la S.C., con l’autoritario svuotamento di valore attribuito alle circolari ed alle istruzioni della BDI e soprattutto con gli ultimi recenti arresti, ha voluto ribadire la gerarchia delle fonti di dritto disciplinate nelle cd. preleggi, con il chiaro intento di evitare la reiterazione di "difformi" interventi e/o di interpretazioni "creative", che possano in qualche modo continuare ad alimentare dubbi di sorta sulla determinatezza e sulla imperatività della norma di Legge.
Con tale quadro normativo-giurisprudenziale, da compiutamente definire (per via della stretta colleganza ed equivalenza) anche con le osservazioni riguardanti il credito extrafido e lo scoperto di conto, anch'essi configuranti di fatto ipotesi di mora come già illustrato nei precedenti articoli, collidono in tutta evidenza i comportamenti strumentali ed opportunistici degli intermediari finanziari, che continuano a farsi scudo delle criptiche indicazioni e degli enigmatici suggerimenti contenuti in atti meramente amministrativi (se non addirittura privati in taluni casi) per giunta difformi alla Legge, quali appunto sono rispettivamente le istruzioni BDI e i decreti ministeriali MEF, da una parte ed i suggerimenti dell’ABI, da un'altra parte, tutti ampiamente opinabili e quindi da contrastare a mezzo di più che legittime iniziative in sede giudiziale e (contestualmente) legislativa, quest'ultime davvero non più procrastinabili, a meno che non si voglia continuare a tollerare oltre tali indebite ed esose pratiche da parte del sistema creditizio. La scelta spetta ai milioni di correntisti e mutuatari.

Osservazioni dottrinali e giurisprudenziali a cura dell'Avv. Cesidio Di Salvatore del Foro di Avezzano (e-mail:avv.cesidiodisalvatore@virgilio.it).

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di Avv. Cesidio Di Salvatore

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