Mediazione familiare: connubio fra ragione e sentimento


La mediazione familiare nel mondo.
La diffusione e lo sviluppo della mediazione familiare e il contesto legale.
Anima della mediazione familiare
Mediazione familiare: connubio fra ragione e sentimento
La mediazione intesa come processo di composizione di una lite grazie all’intervento di un terzo neutrale è qualcosa che esiste da sempre.
Del resto se ci pensiamo bene, la mediazione è connaturata in noi, ogni giorno noi stessi dobbiamo mediare ai nostri diversi bisogni, così come mediamo rispetto al mondo che ci circonda, senza nemmeno accorgercene. E’ per questo che la mediazione può essere definita come il primo strumento ontologicamente connesso alla natura umana, grazie al quale possiamo dirimere le più innumerevoli controversie e garantire una pacifica convivenza umana.
Si rinvengono numerose testimonianze in diverse epoche storiche dell’esistenza della mediazione.
In Cina già nel V secolo a.C. la mediazione veniva utilizzata al fine di redimere i conflitti. Essi partivano dall’assioma dell’"armonia universale" in base al quale qualsiasi contrasto di forze determinava la destabilizzazione dell’equilibrio universale, pertanto un conflitto era atto a destabilizzare l’equilibrio perché provocava un contrasto di forze. L’equilibrio poteva essere raggiunto solo superando la contesa e il conflitto in una nuova comunione di intenti.
In Africa gli anziani si riunivano in assemblee e dopo aver eletto un rappresentate mediatore, davano il via alla negoziazione tra le parti, che attraverso una pacifica discussione condotta dal rappresentante mediatore il quale guidava le parti alla "scoperta" di una soluzione ben accettata per entrambe le parti [1].
Si leggono forme di mediazione anche in riferimento agli antichi ebrei, inoltre negli Stati Uniti i primi quaccheri praticavano forme di mediazione in alternativa alla legge.
In Europa il capo famiglia era sovente istituzionalizzato come colui che doveva dirimere le controversie in ambito famigliare. Anche la Chiesa era spesso deputata a svolgere attività di mediazione e di conciliazione all’interno della famiglia. Naturalmente con la trasformazione della famiglia patriarcale in famiglia nucleare questo sistema di risoluzione del contenzioso non poteva che vacillare ed essere inadeguato rispetto alle esigenze delle famiglie.
Negli Stati Uniti nel 1939 veniva istituita la Family Conciliation of Los Angeles che aveva come obiettivo la riconciliazione delle coppie in crisi. Dal 1962 questa procedura veniva utilizzata anche per un tentativo di conciliazione in casi di divorzio, cioè per una mediazione parziale riguardo alle questioni di diritto di visita del genitore non affidatario.
Negli anni cinquanta sono stati istituiti numerosi servizi gestiti da volontari e, si è dato vita ad una serie di progetti di ricerca a lungo termine.
La mediazione familiare in senso stretto trova una sua prima applicazione negli Stati Uniti agli inizi degli anni settanta su impulso dell’avvocato matrimonialista di Atlanta Jim Coogler.
Jim Coogler in base alle proprie esperienze professionali notava quanto le cause di separazione fossero cause di patimento per tutti i componenti della famiglia. Dopo aver vissuto in prima persona un divorzio pesante e sofferto sia dal punto di vista economico, sia da quello emotivo, Coogler ritenne auspicabile l’introduzione di una " procedura avversariale " del processo Statunitense, in questo modo si veniva a creare una tecnica che consentisse alla coppia in crisi di affrontare la fine della convivenza matrimoniale superando la logica del giudizio [2].
William Neville, collaboratore di James Coogler, ebbe a scrivere in un suo articolo del 1985:" Dieci anni or sono Jim Coogler, Judi Wood ed io, stavamo sorseggiando del vino e mangiando formaggio un sabato sera a casa di Jim, e lo stavamo ascoltando mentre ci parlava delle frustrazioni subite a causa del suo recente divorzio, del processo legale di divorzio su base accusatoria, e riflettemmo su come si sarebbe potuta realizzare una via migliore per divorziare", in W.G. Neville, reflection on the Growth and Significance of divorce Mediation, " Divorce Mediation , Perspectives on the Fields" The Haworth Press, New York 1985,pp. 3-7 [3].
Nel 1975 Coogler istituì la Family Mediation Association, questo servizio era rivolto a tutte le coppie che si stavano separando o che avevano la necessità di rinegoziare gli accordi assunti nel proprio divorzio (nel 1978 Coogler definì il suo modello operativo come mediazione strutturata).
Nel 1978 Howard Irving attivò il Toronto Conciliation Project, al fine di introdurre nelle procedure di divorzio la mediazione per ripristinare la comunicazione, definire i problemi, suggerire opzioni e arrivare alla stesura di un accordo scritto.
John Hajnes fondò l’Accademy of Family Mediators alla quale potevano partecipare anche assistenti sociali e consulenti famigliari; in questo modo veniva a proporsi un modello operativo diverso da quello ideato da Coogler.
Negli Stati Uniti i centri di mediazione famigliare si sono diffusi rapidamente, grazie anche al fatto che le legislazioni vigenti in alcuni Stati hanno inserito il processo di mediazione nelle canoniche procedure riguardanti le separazioni e i divorzi. Vennero realizzati molti centri di mediazione familiare, alcuni concepiti come strutture private, ai quali le parti potevano rivolgersi per invito del Giudice o consiglio dell’Avvocato o ancora per libera volontà delle parti. Accanto ai centri privati vennero organizzati servizi pubblici di mediazione familiare, talvolta collegati con i Tribunali altre volte collegati a servizi di assistenza alla famiglia.
Nel contesto degli Stati Uniti appare particolarmente interessante il caso della Florida. In questo stato la mediazione familiare è stata introdotta nel codice di procedura civile capitolo 44.1011 che così recita:
"mediazione significa un processo in cui una terza persona neutrale chiamata mediatore agisce per incoraggiare e facilitare la soluzione di una disputa tra due o più parti. E’ un processo informale e non avversario con l’obbiettivo di aiutare le parti in lite a raggiungere un accordo mutuamente accettabile e volontario. In mediazione l’autorità decisionale resta alle parti. Il ruolo del mediatore include i seguenti compiti, pur non essendone limitato: l’assistenza alle parti nell’identificazione dei problemi, la promozione dell’abilità congiunta nella risoluzione dei problemi e l’esplorazione di disposizioni alternative [...] mediazione familiare significa mediazione delle questioni familiari riguardanti sia persone legalmente sposate, sia conviventi, prima e successivamente ad eventuali giudizi legali relativi alla dissoluzione del matrimonio, la divisione della proprietà, la potestà genitoriale congiunta o esclusiva, gli assegni di mantenimento per la prole, l’affido e le visite, incluse le considerazioni emotive e finanziarie solitamente non presenti negli altri casi del circuito civile. Le negoziazioni di mediazione familiare vengono condotte principalmente dalle parti [4]. L’avvocato di ciascuna parte può frequentare gli incontri di mediazione e comunicare privatamente con il proprio cliente. Tuttavia la presenza dell’avvocato non è richiesta, dipende in sostanza, dal mediatore, e secondo l’accordo delle parti. La mediazione quinddi, può procedere in assenza degli avvocati a meno che non sia espressamente ordinato dal tribunale" [5].
Per la legislazione della Florida la mediazione familiare riguarda tutte le famiglie siano queste legalmente sposate o solamente conviventi, sia prima che dopo ad eventuali giudizi. La mediazione può riguardare tanto le questioni relative alla prole, all’affido alle visite, tanto le questioni relative alla proprietà e al mantenimento.
Dal 1981 in California a seguito della modifica del codice civile viene statuito che:
"il mediatore ha il dovere [6] di determinare i bisogni e gli interessi dei minori quando lo reputi conveniente e necessario" [7].
Le coppie in fase di separazione ricevono un’ordinanza del Tribunale, che concede loro una seduta gratuita di mediazione familiare. Tale seduta ha una durata di tre ore. In seguito il mediatore potrà riferire al giudice solo dell’esito positivo o negativo della mediazione ma non dovrà riferire circa il contenuto degli accordi di mediazione poiché sussiste un obbligo deontologico per cui quanto detto in mediazione rimane patrimonio delle parti.
Già dagli anni ‘70 nel Québec (Canada) si cominciò a parlare di mediazione familiare, i progetti vennero poi negli anni ’80 tradotti in effettività, grazie anche alla collaborazione della Magistratura, del Ministro della Giustizia, dell’Ordine degli Avvocati e del Centro dei sevizi sociali di Montreal.
Nel 1981 a Montereal veniva istituito il SERVICE DE CONCILATION A’ LA FAMILLE divenuto poi SERVICE DE MEDIATION A’ LA FAMILLE, si trattava di un servizio di mediazione per le coppie che vivevano o si stavano accingendo a vivere l’evento della separazione.
Nel 1985 si costituì l’Association de Médiation Familiare de Québec (AMFQ) diretta da Linda Berubè, scopo dell’associazione era quello di promuovere e diffondere la cultura della mediazione. Nel 1987 l’AMFQ formulò un codice deontologico del Mediatore, definendo la Mediazione Familiare come: "un metodo per la risoluzione dei conflitti basato sulla cooperazione e tramite il quale, un terzo (imparziale e qualificato) aiuta i membri della famiglia ad elaborare da soli un’intesa accettabile e soddisfacente per ogni membro" [8]. Il modello di riferimento era quello proposto da Coogler e Haynes.
Nel 1985 la normativa Canadese in materia di separazione e divorzio, venne modificata. Per diffondere la cultura della mediazione e renderla una procedura realmente operativa, era compito dell’Avvocato informare le parti, della possibilità di percorrere a monte del processo legale un percorso di mediazione familiare. Nel 1987 anche l’Ordine degli Avvocati di Montreal ha promosso corsi di formazione per mediatori tenuti sia da Avvocati che da Assistenti Sociali. Nel 1990 è stato istituito un apposito organo che ha il compito di vigilare sulla formazione del mediatore. La mediazione opera pertanto sia come servizio pubblico inserito all’interno della Corte Suprema, sia come servizio privato, in questo caso, i mediatori devono essere riconosciuti dall’AMFQ.
In Australia a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il servizio di mediazione, è stato organizzato all’interno della procedura legale di divorzio, ed è strutturato con la presenza di due mediatori. Uno è registrar e si occupa degli aspetti patrimoniali, mentre il family court counsellor si occupa delle questioni relative alla prole.
In Nuova Zelanda si sono ipotizzate vie diverse per giungere alla soluzione del conflitto. Prima di addivenire alle vie Giuridiche, è possibile indirizzarsi ad un servizio di counseling e di conciliazione, incontri di mediazione ordinati dal Tribunale e infine le Udienze. Ciascun ufficio ha un counsellor (coordinatore) che ha la funzione di indirizzare gli utenti al servizio di counseling o di conciliazione, inizialmente prevedendo sei ore gratuite. Il Tribunale dispone anche del potere di ordinare una mediazione, che secondo questo modello è presieduta da un Giudice, esperto in diritto di famiglia, il Giudice opera qui come un mediatore, e può anche in caso di accordo raggiunto omologarlo [9].
Forme di mediazione sono inoltre conosciute anche nella Repubblica Popolare Cinese, in Giappone e a Cuba.
In Francia le forze politiche e di governo hanno sempre incoraggiato lo sviluppo della Mediazione (Secrétariat aux droit des femmes ed le Ministerè de la Sustice), dall’altro lato gli Avvocati e alcuni Giudici hanno tentato di ostacolare lo sviluppo e la diffusione, tanto che a Parigi, Giudici e Avvocati avevano addirittura proclamato uno sciopero, poiché ritenevano la Mediazione come una minaccia alla loro professione.
Nel 1992 venne approvata la prima Carta Europea per la formazione dei Mediatori Familiari, nella quale si leggono i principi fondamentali. In particolare con la carta si è cercato e si cerca di combattere il proliferare di Mediatori senza la competenza richiesta. Nel 1993 è stato introdotto nella legislazione Francese il principio dell’esercizio in comune della potestà genitoriale, principio che ha spinto in misura assai importante verso la mediazione familiare.
Molto importante è stata l’esperienza di Bordeaux e di Crètevil, in cui i Magistrati hanno instaurato una collaborazione con gli operatori psico-sociali per affrontare in modo costruttivo una separazione.
Alcuni Avvocati si sono spinti verso la mediazione frequentando corsi di formazione, altri hanno stipulato convenzioni con i centri di mediazione familiare per facilitare l’utilizzo del servizio.
Può accadere che siano le parti volontariamente a voler accedere al servizio, o che siano consigliate dai loro legali, dagli Assistenti Sociali o dai Magistrati.
Se in generale la mediazione è volontaria, in altri casi può diventare obbligatoria. Infatti il Giudice può con ordinanza obbligare la coppia alla mediazione. Il servizio di mediazione è in genere a pagamento.
Durante le sedute si discute di tutti aspetti connessi alla separazione, dalle questioni inerenti la responsabilità genitoriale, a quella relativa alle questioni economiche. In mediazione vanno i genitori, raramente sono chiamati i figli, in alcuni casi possono partecipare anche i nuovi compagni o i nonni. Si tratta di una forma di mediazione integrata, che non può prescindere dal sistema legale.
In Germania la mediazione familiare viene intesa come una nuova strada per la risoluzione dei conflitti in ambito familiare. In questo Paese, si è maggiormente diffuso il modello della Co-Mediazione, in genere sono presenti due mediatori con diverse specializzazioni, in campo psicologico e giuridico. Esistono centri a Berlino, Bonn e Monaco.
In Belgio la mediazione familiare è presente sia a livello pubblico che privato. La mediazione si realizza in un arco di tempo che va da tre a dieci incontri, con cadenza settimanale durante i quali si discute di tutti gli aspetti relativi alla separazione. Esistono due Associaceon:
1) Centre De Promotion Sociale Pour Educateurs di Liegi.
2) Institut Supèrieur de Promotion Social di Dour.
La formazione del mediatore ha una durata biennale ed è particolarmente completa e complessa.
In Olanda il servizio di mediazione familiare come qui inteso è presente in minimi termini. Esistono attività collaterali di sostegno alla famiglia in crisi (psicologico e pedagogico), tanto gratuiti quanto a pagamento, ma un servizio di mediazione familiare manca del tutto.
In Finlandia le procedure di mediazione erano già conosciute in questo paese sia in ambito penale sia civile. Tuttavia la mediazione familiare, nonostante la sua diffusione, non ha trovato buoni consensi, perché è stata eccessivamente burocratizzata, venendo così a mancare quel carattere importantissimo che è la volontarietà.
In Spagna la mediazione ha fatto capolino solo negli anni 90, attraverso una procedura che vede uno stretto contatto fra mondo legale e psicologico. Il servizio di mediazione, viene inteso come servizio alla comunità, pubblico e gratuito.
In Gran Bretagna la mediazione familiare ha assunto un reale spessore dopo il 1974 in particolare dopo che la commissione Finer per le famiglie monoparentali espresse l’esigenza di promuovere una nuova cultura della separazione, distinguendo la riconciliazione dalla conciliazione o mediazione. Da questo momento la mediazione si è affermata tanto a livello privato quanto a livello pubblico. Anche all’interno del Tribunale è presente il servizio di mediazione, il Giudice può proporre alla coppia che si sta separando di tentare una mediazione, altre volte saranno gli Avvocati ad aiutare le parti ad individuare i problemi da discutere per essere poi invitate ad affrontare le questioni controverse con un assistente sociale in veste di mediatore. Se dopo un breve colloquio che in genere ha una durata di 40 minuti le parti sono riuscite a raggiungere un accordo, sarà pronunciata una sentenza di separazione consensuale, altrimenti si procederà con una nuova mediazione o per le vie legali. In ambito privato la mediazione si svolge in uno o due incontri, si tratta di servizi autonomi sottoposti al controllo di apposite commissioni di coordinamento e coadiuvati anche dagli stessi governi. Vi sono anche delle organizzazioni nazionali che offrono servizi per la famiglia così come il servizio di mediazione familiare (Dr Barnardo Children’s society, National Children’s home, Marriage Guidance, Institute of family therapy); altri Centri svolgono invece attività diretta a favore di coppie appartenenti a diverse religioni o etnie, in modo così da realizzare una mediazione culturale.
Inizialmente le mediazioni si caratterizzavano perché avevano ad oggetto solo le questioni relative ai figli, dalla metà degli anni ’80 Lisa Parkinson insieme ad alcuni avvocati lanciò un progetto di mediazione familiare globale. Attraverso questa prospettiva venivano presi in considerazione non solo le problematiche relative ai figli e ai rapporti affettivi ma anche gli aspetti economici relativi al divorzio. Venne in essere un modello definito di co-mediazione che prevedeva la collaborazione di un Avvocato con un Mediatore familiare, inoltre si cercava di lavorare in coppie miste (un uomo e una donna ).
Nel 1993 la Family Mediators Association e la National Family Mediation realizzarono un codice deontologico nazionale per la mediazione definendo meglio i punti principali rifacendosi alla carta europea per la formazione della mediazione familiare.
E’ opportuno dire che la mediazione familiare ha subito un fortissimo incremento dopo l’entrata in vigore del Children’s act del 1989 entrato in vigore nel 1991. Il testo della legge oltre a ribadire i diritti dei genitori separati verso i figli sottolinea il concetto di responsabilità permanente affermando il principio per cui il Tribunale non può intervenire prendendo decisioni in autonomia relativamente ai figli, a meno che non vi siano situazioni particolarmente gravi. Questa legge ha inoltre modificato la terminologia sostituendo la parola affidamento con quella di residenza e parlando di modalità di contatto con l’altro genitore. Inoltre la legge pone l’attenzione sulla collaborazione che dovrebbe costituirsi fra Assistenti sociali e genitori al fine di coinvolgere nel processo decisionale anche gli stessi genitori. In questo paese la mediazione familiare ha assunto da subito una grandissima rilevanza, in particolare dobbiamo poi sottolineare che il suo sviluppo è stato sostenuto anche dalle Autorità governative.
Lo sviluppo della mediazione familiare non può prescindere dal contesto giuridico-legale, credo che questo sia un punto fermo della questione. Infatti, in tutti quei Paesi ove la mediazione familiare è riuscita a far capolino nel sistema giuridico, il suo sviluppo e la sua diffusione sono stati pressoché molto semplici. Tuttavia anche qui bisogna porre dei "distinguo". Infatti nei Paesi come la Finlandia dove la mediazione era fortemente caldeggiata, per favorirne lo sviluppo le Autorità governative hanno deciso di istituzionalizzare la mediazione come pratica obbligatoria e inscindibile dal contesto legale. In realtà questa istituzionalizzazione se da un lato, l’ha resa fruibile e conoscibile, dall’altro lato stimolando la burocrazia annessa ha fatto venir meno il carattere ontologico della volontarietà e spontaneità della mediazione. La mediazione è infatti una procedura volontaria e laddove venga imposta difficilmente produce buoni effetti. Non a caso in questo Paese la mediazione non ha portato buoni risultati. Quindi dall’esperienza della Finlandia si può affermare che non è auspicabile, per una buona diffusione della mediazione, che tale percorso venga reso obbligatorio o per lo meno venga assoggettato a norme burocratiche complesse. Ma senza andare in Scandinavia, anche in Italia ove la conciliazione è prevista e resa obbligatoria, questa è diventata una pratica sterile e ad oggi è più che altro una mera formalità.
Si può invece osservare che in Paesi come la Francia, la Gran Bretagna, il Canada e la Florida, dove la mediazione viene consigliata e proposta dai legali o dal Giudice la sua diffusione è stata consistente e i risultati molto buoni. Naturalmente per concorrere alla diffusione della mediazione è molto importante arrivare al cuore dell’utenza, diffondendo una cultura della mediazione, alternativa a quella del giudizio.
In Italia la diffusione della mediazione è ancora molto scarsa, da un lato la cultura italiana è ancorata in modo saldo al contenzioso, dall’altro lato manca una previsione chiara nel codice di procedura così come nel codice civile, della mediazione come metodologia per coadiuvare la coppia nella separazione. Potrebbe essere auspicabile una previsione legislativa che non renda la mediazione come pratica obbligatoria, ma che sia obbligo deontologico per gli Avvocati informare l’utenza della possibilità di intraprendere un percorso di mediazione. Credo che sarebbe più efficace un invio degli Avvocati piuttosto che del Giudice, questo perché le parti vanno da un Avvocato perché si fidano di LUI, mentre nei confronti del Giudice le parti provano un forte timore riverenziale. Inoltre, l’auspicio del Giudice spesso arriverebbe troppo tardi, meglio sarebbe tentare invece subito una mediazione. Per fare questo bisognerebbe sensibilizzare gli Avvocati alla pratica della mediazione, spiegando loro che la mediazione non toglie loro lavoro, perché è qualche cosa di non sovrapponibile e di diverso dal contesto legale.
Quanto al luogo di diffusione della mediazione, credo che sia auspicabile una diffusione tanto a livello pubblico quanto privato. Non inserirei la mediazione né in un contesto ospedaliero o di servizi sociali, né all’interno di un Tribunale. Infatti si è detto che la mediazione è un intervento sulla normalità e non sulla patologia, inserirla in un contesto in generale medico o sociale significherebbe connotarla con i tratti della patologia. Andare in un luogo medicalizzato per definire gli accordi della separazione, si tradurrebbe nel dire che chi si separa è malato e deve essere guarito, ne passerebbe quindi un messaggio totalmente distorto. Inserire la mediazione poi all’interno di un Tribunale significherebbe solennizzare e formalizzare troppo una procedura che a mio avviso mal si concilia con il formalismo giuridico. La mediazione ha bisogno di un suo luogo e di un suo tempo. Si potrebbero creare dei centri di mediazione, ove poter praticare tutte le forme di mediazione, dalla familiare alla sanitaria, alla civile o alla penale, così come auspica l’unione europea, in una promozione dei mezzi alternativi di giurisdizione. Oppure, potrebbe essere come è in Emilia Romagna, inserita nei Centri per le famiglie (ricordo che in alcune Regioni in Italia la mediazione è inserita nei consultori familiari). Accanto alla mediazione pubblica, sarebbe però preferibile, anche la mediazione privata, poiché è giusto dare all’utente una alternativa possibile di scelta. Per esempio, accanto a studi mono professionali, si potrebbero creare e ipotizzare poli di professionisti dall’avvocato, al mediatore allo psicologo al pedagogista, quindi un centro che possa rispondere a tutti i bisogni della famiglia.
La mediazione infatti, potrebbe accompagnare sempre la famiglia, per facilitare la comunicazione sia nei confronti dei figli, sia rispetto alla famiglia di origine di qualsiasi questione che possa riguardarla al di là della separazione. In un momento in cui si parla tanto di comunicazione, ove la pubblicità indirizza i nostri bisogni, in realtà noi comunichiamo poco, sia con il mondo esterno sia con chi ci vive tutti i giorni, questa scarsa e poco curata comunicazione, genera sovente conflitti e incomprensioni che potrebbero trovare luogo di ascolto dinnanzi ad un mediatore o ad un counselor.
In Italia ad oggi è disponibile l’offerta di mediazione , ma manca la domanda, sarebbe pertanto desiderabile un generoso intervento di promozione della cultura di mediazione, poiché nel nostro Paese l’idea di una giustizia alternativa, un po’ in tutti i campi stenta a prendere piede.
O meglio, a me, piace parlare di delega in bianco. Siamo spesso favorevoli a procedere con intervento attraverso i quali deleghiamo ad altri la RESPONSABILITA’ della nostra vita. Un Giudice, un Avvocato che decidano per noi, come se noi non fossimo abbastanza maturi da prendere in mano la nostra vita con un atto eroico di coraggio e scegliere o rinunciare, conquistare, fare un passo avanti e uno indietro assumendoci la responsabilità dell’oggi e del domani. Questa libertà di scelta espressione della maturità dell’individuo che porta con sé il peso del fallimento e del successo. Prima di parlare di forme alternative di giurisdizione, dovremmo parlare di educazione alla scelta, di responsabilità di scelta, ed è per questo che la mediazione non solo è un possibile metodo alternativo di giurisdizione, ma prima di tutto è un mezzo pedagogico di crescita e di responsabilizzazione dell’individuo.
Vista da questa prospettiva, la mediazione appare uno strumento molto diverso dal procedimento giudiziario e dal lavoro che normalmente viene svolto da un Avvocato. Poiché il mediatore porta la coppia,oltre il diritto, oltre la norma giuridica, in un viaggio nel patto di coppia e svelando rivelando suddetto patto , la coppia potrà valutare una alternativa possibile per una pacifica continuazione della propria esistenza, dandosi una legittima seconda possibilità. Ed è chiaro che, la regola che ne deriva è una regola dove la ragione e il sentimento vengono mediati e coniugati, dove il giuridico a volte si fa un po’ da parte, poiché esistono dei patti di coppia che hanno un valore più pregnante di qualsiasi norma. Ed è chiaro che un simile viaggio richiede il racconto di una storia, della storia della coppia, che si svela e si rivela, che si rincontra in un nuovo momento che è quel passaggio di rito che ogni momento importante della vita deve avere.



[1] G. Gullotta-G. Santi Dal Conflitto al consenso. Utilizzazione di strategie di mediaizone in particolare nei conflitti familiari, Giuffrè, Milano 1988.
[2] Corsi-Sirignano La mediazione Familiare, Problemi, prospettive, esperienze, Vita e Pensiero, Milano 1999
[3] Divorce Mediation , Perspectives on the Fields" The Haworth Press, New York 1985,pp. 3-7.
[4] Corsi-Sirignano La mediazione Familiare, Problemi, prospettive, esperienze, Vita e Pensiero, Milano 1999
[5] Corsi-Sirignano La mediazione Familiare, Problemi, prospettive, esperienze, Vita e Pensiero, Milano 1999
[6] Notare il termine DOVERE usato.
[7] Corsi-Sirignano La mediazione Familiare, Problemi, prospettive, esperienze, Vita e Pensiero, Milano 1999
[8]AMFQ code dé déontologie du médiation familial, IV Revisione 10/08/88
[9] Si discute sulla possibilità che un Giudice possa essere al tempo stesso mediatore, o se invece la sua attività in questa sede non sia comunque etero imposta.

Articolo del:


di Avv. Paola Agni

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