Separazione e divorzi consensuali senza Tribunale


L'accordo davanti al sindaco, anche senza avvocato, ma solo in assenza di figli a carico.
Resta il termine di tre anni per il divorzio.
Separazione e divorzi consensuali senza Tribunale
L'art. 12 del Dl 132/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno dei due coniugi o del comune del luogo in cui è stato iscritto o trascritto il matrimonio. L'assistenza legale non è obbligatoria. Lo strumento è facoltativo.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Ambito di applicazione
- separazione consensuale;
- scioglimento degli effetti civili del matrimonio nelle ipotesi di cui all'art. 3, primo comma, numero 2), lettera b), legge n. 898/1970 e cioè nell'ipotesi in cui siano trascorsi tre anni dalla separazione o nell'ipotesi di intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto è iniziata due anni prima del 18.12.1970;
- modifica delle condizioni della separazione e del divorzio.
Esclusione
in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap o economicamente non autosufficienti.
Se vi sono figli a carico i coniugi, che di comune accordo intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio, possono ricorrere allo strumento della negoziazione assistita dall'avvocato di cui all'art. 2 Dl 132/2014.
Procedimento
L'ufficiale dello stato civile riceve da ognuna delle parti la dichiarazione che essi vogliono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio, secondo i patti in precedenza concordati. Ricevute le dichiarazioni, l'accordo viene compilato e sottoscritto. Per le sole ipotesi di separazione e divorzio è previsto un doppio passaggio procedurale. Viene concesso alle parti un periodo per riflettere. L'ufficiale dello stato civile, ricevute le dichiarazioni, fissa un ulteriore incontro a distanza di almeno trenta giorni per la conferma dell'accordo. La mancata comparizione dei coniugi dinanzi al sindaco equivale a mancata confema dell'accordo.
Effetti
L'accordo sottoscritto dinanzi al sindaco produce gli effetti e ha valore del provvedimento giudiziale a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'accordo.
15 novembre 2014
Avv. Tiziana Terrenzio

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di Avv. Tiziana Terrenzio

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