Poteri dell’amministratore di condominio


E` legittimato ad agire senza alcuna specifica autorizzazione nei confronti dei singoli condòmini morosi
Poteri dell’amministratore di condominio
La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, 13 aprile 2017, n. 9583) torna a chiarire i poteri dell’Amministratore di Condominio: la vicenda trae origine da una ingiunzione di pagamento proposta dall’Amministratore nei confronti di un condòmino moroso nel pagamento delle quote di riscaldamento condominiale.

La Suprema Corte ha chiarito che l’Amministratore di Condominio ha la rappresentanza dei partecipanti (art. 1131 c.c.) e, di conseguenza, può agire a tutela di un interesse comune, sia contro i condòmini sia contro i terzi, nei limiti stabiliti dall’art. 1130 c.c..

Conseguentemente, l’Amministratore è legittimato ad agire senza alcuna specifica autorizzazione nei confronti dei singoli condòmini per: "a) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e assicurare l'osservanza dei regolamenti di Condominio; b) disciplinare l'uso delle cose comuni, cosi da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; c) riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (cfr. Cass. 29.10.1975, n. 3655; Cass. 9.12.2005, n. 27292)."

Giuseppe LIBUTTI

Avvocato in Roma.

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di Avv. Giuseppe LIBUTTI

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