Risarcimento del danno


Il risarcimento del danno in pillole: in cosa consiste e come si ottiene
Risarcimento del danno
Occorre fare chiarezza tra i non addetti ai lavori sul concetto di "risarcimento del danno".
L’articolo 2043 del codice civile introduce una forma di responsabilità c.d. extracontrattuale nel nostro ordinamento rielaborando i principi del diritto romano, in particolare quelli espressi dalla "Lex Aquilia" (per tale motivo essa è chiamata anche responsabilità aquiliana). Colui che causa un danno ad un altro soggetto a cui non è legato da alcun vincolo contrattuale è obbligato a risarcirlo, ciò significa che è tenuto a versare una somma a favore della controparte a ristoro della posizione di svantaggio in cui esso versa a causa del comportamento illecito di taluno. Tale somma non trova il suo titolo giuridico in un accordo, come avviene per i contratti, ma nel "fatto ingiusto" rispetto al quale il destinatario del pagamento si qualifica come danneggiato.
Il danno è considerato da un punto di vista civilistico, ovvero patrimoniale, dal momento che il diritto civile è "la veste giuridica di operazioni economiche", nella definizione dell’illustre giurista Prof. C.M. Bianca, pertanto deve essere ridotto ad una dimensione valutabile monetariamente: nel caso di danno materiale il calcolo è immediato, esso coincide con il valore economico del bene ammalorato o perduto o con il mancato guadagno derivante da un evento lesivo. Nel caso di danno "immateriale" la monetizzazione appare di minore agevole quantificazione perché si tratta di stabilire una somma che compensi la menomazione di diritti tutelati da principi costituzionali e dalla legge e la sofferenza dell’essere umano scaturita, ad esempio, dalla perdita della salute, tutelata dall’articolo 32 della Costituzione, come nelle lesioni personali, o dal lutto conseguente alla morte di una persona cara.
La giurisprudenza e la prassi ha supplito questa mancanza per il danno non patrimoniale seguendo negli anni delle quantificazioni tabellari finchè l’indirizzo non è stato recepito dalla Suprema Corte e dal legislatore, cristallizzando così alcuni principi cardine.
Ad oggi la Corte di Cassazione, con la sentenza capostipite 12408/11, ha dichiarato applicabili le tabelle adottate dal Tribunale di Milano alla fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale.
La quantificazione standardizzata delle tabelle è soggetta a forme di personalizzazione; il risarcimento può essere liquidato a seguito di un accordo stragiudiziale tra le parti (all’interno del quale sovente vi è l’intervento di una compagnia assicurativa in caso di rischi assicurati) oppure dal giudice in sede civile o in sede penale, se il danno è conseguenza di un reato. In tale ultimo caso, occorre sapere che il processo penale viene svolto dallo Stato contro il reo ed è finalizzato unicamente a infliggere a quest’ultimo la pena prevista dalla legge (per es. il carcere, la multa, ecc.) per la condotta illecita posta in essere, attraverso l’azione proposta dal PM (Pubblico Ministero), un magistrato indipendente. La parte offesa, che ha subìto dei danni in conseguenza del reato, deve pertanto proporre un’apposita e autonoma azione, di tipo civile, e, in quella sede, chiedere il risarcimento dei danni. La procedura penale consente alla parte offesa, anziché attendere l’esito del giudizio penale - e quindi la condanna DEFINITIVA del reo dopo i TRE GRADI DI GIUDIZIO - per poi agire in via civile, di anticipare la domanda di risarcimento già nel processo penale. Se si vuole realizzare tale obiettivo, bisogna costituirsi nel processo penale: la costituzione di parte civile è un’apposita richiesta rivolta al giudice penale per ottenere anche il risarcimento dei danni civili (sia morali che materiali) subiti in conseguenza del reato.

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di Serena Iannicelli

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