Nuova disciplina dei fondi pensione


La legge 124 del 2017 ha apportato significative modifiche alla disciplina della previdenza integrat
Nuova disciplina dei fondi pensione

Non ho visto molti articoli dedicati a chiarire le modifiche che da agosto dello scorso anno sono state apportate al sistema della previdenza volontaria in Italia. Da una parte vi è stato l'ovvio percorso interpretativo, dall'altro quello del necessario adeguamento delle aziende proponenti questi strumenti.
Per questo motivo introduco il tema tra la mia produzione divulgativa, dando per scontato nel lettore la conoscenza del tema e del suo regolamento previgente. In caso possono essere riletti i miei articoli sulla questione.
Venendo al punto, l'art.1 comma 38 della legge 124 del 2017 ha introdotto le seguenti novità nella disciplina dei fondi pensione:
- la possibile destinazione non integrale del TFR a fondo pensione;
- l'ampliamento delle possibilità di recepire anticipazioni;
- modifiche alla disciplina dei riscatti.
Sul primo punto: è ad oggi possibile stipulare accordi collettivi di versamento del TFR a fondi previdenziali in una misura inferiore al 100%. Tale modifica non riguarda gli aderenti su base individuale, ma appunto solo quelli in forma aggregata. Poichè la norma non specifica la misura percentuale del trattamento di fine rapporto, è da intendersi possibile anche il caso dell'accordo collettivo in cui sia presente il contributo del datore di lavoro e del lavoratore, in totale assenza del TFR.
Sul secondo punto: è possibile ottenere una rendita integrativa anticipata dal proprio fondo pensione, in caso di disoccupazione, nei limiti di 5 anni prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza. La parte più interessante è sicuramente la tassazione del montante erogato in rendita che sarà quella propria maturata dell'aderente in ragione degli anni di adesione - quindi tra il 15% ed il 9%. Non esistono oggi strumenti di rendita nel nostro ordinamento che siano tassati con così grande favore fiscale. Presupposti. aver aderito al fondo pensione per almeno 5 anni e 20 anni di contributi.
Sul terzo punto: è reso possibile il riscatto totale o parziale del fondo pensione, con una tassazione del 23%, anche all'aderente individuale in caso di perdita dei requisiti di adesione, ovvero il venir meno della condizione di lavoratore. Ciò significa, con un esempio, che se il sig. Luigi avesse aderito alla previdenza integrativa sottoscrivendo un fondo pensione aperto od un p.i.p. e si trovasse in mero stato di disoccupazione potrebbe riscattare la propria posizione. In sostanza il presupposto è quello di non avere più un lavoro. Sul punto la Covip è piuttosto chiara: certificando lo stato di disoccupazione, che sia per un giorno o sia per sempre, è possibile richiedere il riscatto integrale o parziale. E' a mio giudizio una novità rilevantissima, certo da utilizzare con estrema cautela visto che la richiesta probabilmente risolverebbe una condizione di bisogno nell'aderente, ma travolgerebbe i vantaggi temporali dell'adesione: sarebbero azzerati gli anni trascorsi dall'adesione che determinano la tassazione finale del montante previdenziale; in conseguenza, qualora il lavoratore volesse aderire a nuova forma di previdenza complementare, dovrebbe aspettare nuovamente 8 anni per richiedere anticipazioni e 15 anni per vedersi riconoscere una tassazione inferiore al 15%.
Un approfondimento di quanto da me scritto è contenuto nella circolare Covip 5027/2017.
Rimango a disposione per qualsivoglia chiarimento e vi invito a valutare con il vostro consulente finanziario le straordinarie possibilità di questi strumenti di investimento.

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di Andrea Panizzon

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