Videosorveglianza


Il controllo a distanza dei lavoratori è stato più volte rinnovato al fine di adeguarlo alla tecnologia negli anni sempre più evoluta
Videosorveglianza
L’art. 4 della Legge 300/70, comma 1 (Statuto dei lavoratori), che tutela il controllo a distanza dei lavoratori a mezzo di impianti audiovisivi, è stato più volte rinnovato al fine di adeguarlo alla tecnologia negli anni sempre più evoluta. Da ultimo la circolare dell’Ispettorato del Lavoro n. 5 del 19 febbraio 2018 ha ulteriormente rivisitato l’argomento.
Vale sempre l’assunto che nessun datore di lavoro può controllare volutamente l’operato dei propri dipendenti a meno che tale controllo non sia incidentale e l’installazione di sistemi di videosorveglianza sia dovuta a esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale.
A tal fine il datore di lavoro che ritenga di dover installare delle telecamere all’interno del luogo di lavoro (o anche semplicemente in spazi esterni di carico e scarico della merce) deve preventivamente fare un accordo con le RSA o RSU se presenti in azienda oppure, se non presenti o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, chiedere un’autorizzazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della Provincia dove ha sede l’azienda. A tal fine deve inoltrare all’ITL competente una richiesta corredata da una marca da bollo pari ad € 16.00, (di cui si allega copia in calce al presente articolo) con una breve relazione in cui si espongono i motivi della richiesta, la planimetria dei locali, il numero e il posizionamento delle telecamere, nonché i dati tecnici delle stesse.
Di prassi l’ITL, dopo aver ricevuto la richiesta, manda un controllo di tipo tecnico presso i locali dell’azienda in cui verranno installate le telecamere al fine di controllare che le esigenze per cui viene richiesta l’autorizzazione siano reali e a controllare altresì che nessuna telecamera riprenda una postazione fissa di lavoro. Con l’ultima circola dell’INL n. 5/2018 viene specificato che tale controllo preventivo da parte della ITL dovrà concentrarsi sulla ricerca delle effettive motivazioni addotte nella richiesta senza dare indicazioni sul posizionamento o il numero delle telecamere in quanto l’organizzazione ubicativa di merci o impianti produttivi è soggetto a variazioni nel tempo.
Bisogna fare attenzione alle motivazioni che si specificano nella richiesta in quanto, se nel corso degli anni dovessero modificarsi (ad esempio esigenze organizzative e produttive in tutela del patrimonio aziendale) si dovrebbe procedere ad una nuova richiesta di autorizzazione in quanto quella precedente vale solo ed esclusivamente per le motivazioni in essa contenute.
Nella stessa circolare viene specificato che, sebbene la ripresa dei lavoratori deve avvenire in maniera incidentale e con carattere di occasionalità, nulla impedisce che, sussistendo le ragioni giustificatrici del controllo a mezzo telecamere, le stesse possano inquadrare direttamente il lavoratore senza dover oscurarne il volto o fare attenzione all’angolo di ripresa.
Una volta ottenuta l’autorizzazione il datore di lavoro deve informare il lavoratore della presenza delle telecamere.
omissis
E’ il caso di accennare che il garante per la privacy ha espresso parere negativo in merito all’installazione di telecamere che, oltre ad effettuare delle riprese video, rilevino anche il segnale audio.
Il comma 3 dell’art. 4 L. 300/70 prevede esplicitamente che le informazioni ottenute a mezzo impianti audiovisivi, purchè impiegati esclusivamente per esigenze, organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale, sempre a condizione che siano stati autorizzati dall’ITL o siano frutto di un accordo sindacale, siano "utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro" inclusi quindi anche quelli sanzionatori a seguito di procedimento disciplinare. Tutto ciò subordinato al fatto che il lavoratore sia stato adeguatamente informato sulle modalità di uso degli strumenti di videosorveglianza e sull’effettuazione dei controlli (ad esempio affiggendo in bacheca un codice disciplinare redatto con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 7 Legge 300/70).
Sempre la circolare 5/2018 modifica il divieto di registrazione di immagini in tempo reale permettendone l’autorizzazione solo in casi eccezionali debitamente motivati, quindi non ne esclude a priori l’autorizzazione.

Omissis

Articolo pubblicato su "Il commercialista Veneto" di Marzo Aprile 2018

Articolo del:


di Sabrina Palmitessa

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