Le micropermanenti e la relativa liquidazione


Le micropermanenti sono quelle lesioni di lieve entità subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura
Le micropermanenti e la relativa liquidazione
Le micropermanenti (o lesioni di lieve entità) sono quelle lesioni subite dalla persona in conseguenza di un sinistro stradale o di altra natura che comportano un'invalidità permanente tra uno e nove punti percentuali (superati i quali si ricade nell'ambito delle "macropermanenti"), determinando il diritto al risarcimento del danno biologico, ovvero della "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenzane gativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito" (art. 139, comma 2, d. lgs. n. 209/2005).

In tema di sinistri stradali, la norma di riferimento è l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. n. 209/2005) che ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento, basato su una tabella predisposta con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con quelli del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e delle attività produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con decreto emanato annualmente dal Ministero dello sviluppo economico.

Secondo il meccanismo previsto dall'art. 139 CdA, il risarcimento del danno biologico per le lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento) è liquidato:
- a titolo di danno biologico permanente, con importo crescente "in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità", calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente e ridotto con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall'undicesimo anno di età;
- a titolo di danno biologico temporaneo, con importo di euro 39,37 per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
Il comma 3 dispone, inoltre, che l'importo può essere aumentato dal giudice fino ad un quinto (20%) "con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato". Ai fini della liquidazione, tuttavia, a seguito della novella del 2012 (d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni nella l. n. 27/2012), finalizzata a ridurre le truffe assicurative e ad arginare i costi dei risarcimenti, non possono dar luogo a risarcimento le lesioni "che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo" (ad es., radiografie, ecografie, ecc.).

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di Avv. Silvia Puggina

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