Alcool test e casi di inutilizzabilità dell’etilometro


Può accadere che gli etilometri utilizzati risultino inadeguati per la loro mancata revisione. Essi devono essere sottoposti ad una serie di controlli periodici
Alcool test e casi di inutilizzabilità dell’etilometro
In un caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Belluno, il conducente di un’autovettura veniva rinviato a giudizio perché, sorpreso alla guida in stato d’ebbrezza alcolica, gli veniva contestato il reato di cui all’art. 186 c.2 lett. B) e 2 sexies del D.lgs. 30.04.1992 n. 285, con l’aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22:00 e le ore 7:00. La misurazione, effettuata con l’etilometro, indicava un tasso alcolico pari 1,05 g/l.
Il Pubblico Ministero richiedeva, dunque, la condanna dell’imputato al pagamento dell’ammenda di € 2.800,00, considerata l’aggravante, ed all’arresto di mesi 4, con relativa sospensione della patente per 9 mesi. Il difensore dell’imputato, nel formulare le proprie richieste, richiedeva una perizia tecnica sulla funzionalità ed efficienza dell’etilometro.

Veniva così nominato il consulente tecnico il quale ricostruiva la cronologia delle visite periodiche sullo strumento elettronico, accertando che la visita primitiva venne effettuata il 9 dicembre 2002 e che le successive avrebbero dovuto essere effettuate entro il 9 dicembre di ogni anno, nel rispetto del termine annuale. Il Consulente accertava, inoltre, che - con riferimento alle annualità 2005-2013 - non erano state effettuate le visite periodiche e che tutte le visite effettuate nel corso degli anni erano avvenute con un significativo ritardo rispetto alle scadenze annuale.
Alla luce delle risultanze probatorie emerse, e sulla scorta del dettato normativo di cui all’art. 186 c.4 CdS, (il quale statuisce che: "gli etilometri prima della loro immissione nell’uso devono essere sottoposti a verifica e prova presso il Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispostivi"), il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 269/2017, ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Nelle motivazioni, il Tribunale statuisce che: "le risultanze emerse dalla perizia tecnica sull’etilometro, giustificano e legittimano una valutazione di non affidabilità dello strumento misuratore e, quindi, una non utilizzabilità dei tassi alcolemici con lo stesso accertati".

Fonte:
-Sentenza del Tribunale di Belluno, n. 269/2017.
-art. 186 c.4 CdS.

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di Avv. Gianluca Gallucci

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