Decreto dignità: tutte le novità


Decreto dignità: novità per contratti a termine, somministrazione e licenziamenti
Decreto dignità: tutte le novità
Il 12 luglio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L 87/2018, entrato in vigore il 14/07/2018.

Il Decreto Dignità apporta alcune modifiche alla disciplina dei contratti a tempo determinato.
Viene innanzitutto diminuita la durata massima dei contratti, che passa da 36 a 24 mesi anche per effetto di una successione di contratti stipulati tra gli stessi soggetti per lo svolgimento di mansioni appartenenti al medesimo livello e categoria legale, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali.
Qualora il contratto superi i 12 mesi è ripristinato l’obbligo di inserire una causale, che dovrà essere connessa ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero ad esigenze sostitutive o relative ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Inoltre in caso di rinnovo il contratto dovrà sempre contenere una causale, mentre la proroga solo qualora si superino i 12 mesi.
Viene infine limitato il numero di proroghe che passa da 5 a 4, sempre nel limite della durata massima di 24 mesi.
Stipulare contratti a termine costerà infine di più poiché l’aliquota dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, viene incrementata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.
Le nuove disposizioni di legge si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 14 luglio 2018, nonche' ai rinnovi e alle proroghe in essere a tale data.
La sanzione prevista per la violazione della nuova disciplina è la conversione del contratto a tempo indeterminato.
Sono inoltre apportate alcune modifiche anche alla normativa sulla somministrazione.
Viene infatti previsto che i rapporti a termine tra somministratore e lavoratore sono soggetti alla disciplina del lavoro a tempo determinato con eccezione delle disposizioni relative al limite complessivo di contratti a termine e al diritto di precedenza.
Infine in caso di licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, qualora sia accertato giudizialmente che il fatto materiale posto alla base del licenziamento non sussiste, l’indennità spettante al lavoratore è incrementata da un minimo di 6 (precedentemente 4) ad un massimo di 36 (in luogo di 24).

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di Carolina Santagostino

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