Il trust come tutela dal rischio


In questo articolo vi illustrerò l'importanza del trust come tutela dal rischio nella fase del passaggio generazionale
Il trust come tutela dal rischio
Un caso che voglio raccontarvi ...

L’Avvocato Martino, un Signore settantacinquenne pugliese, con grande passione e risolutezza, con il prezioso aiuto di sua moglie Teresa, aveva realizzato, partendo da zero, una importante e solida realtà imprenditoriale che gli aveva dato la possibilità di costruire un notevole patrimonio mobiliare e immobiliare. Padre di due ragazzi, diligenti e preparati, entrambi sposati con prole, che sin dai primi anni della loro giovinezza lo avevano appoggiato e sostenuto nell’attività lavorativa e che gradualmente avevano raggiunto ruoli sempre più considerevoli all’interno dell’azienda di famiglia. Una famiglia e un’azienda perfette. Difatti, la sua angoscia, era proprio quella di non riuscire a tener saldo questo irreprensibile equilibrio dopo la sua morte. A tal proposito mi disse che il suo intento era definire quanto prima la questione del passaggio generazionale dell’azienda e, di tutto il suo patrimonio attraverso due donazioni uguali per i suoi due figli, non trattenendosi nemmeno l’usufrutto di quanto trasferito, nella certezza che questa limitazione potesse risultare quasi un atto di sfiducia verso una prole che si era sempre dimostrata all’altezza del nome che portava e certo che i figli avrebbero sempre vigilato su di lui e su sua moglie in maniera inappuntabile. A nulla servirono le mie contestazioni in quel colloquio e tantomeno nei successivi, anche perché l’operazione della donazione era stata avallata come conveniente e ineccepibile dal punto di vista fiscale dai consulenti dell’avvocato e da farsi con massima celerità, atteso l’incombente e probabile aumento dell’imposta di successione e donazione da parte dello Stato italiano. Circa un mese fa mi ha cercato per una consulenza legale la moglie dell’avvocato, la Signora Teresa, la quale mi ha informato sulla dolorosa fine di questa faccenda: nel giugno 2017, esattamente un anno dopo l’erogazione delle famose donazioni da parte di Martino ai figli, questi ultimi sono deceduti insieme a seguito di un violento incidente stradale. Dopo qualche mese dal drammatico accadimento, suo marito ha iniziato a discutere spesso con le ex coniugi dei figli (subentrate ormai a pieno titolo nell’azienda sia come eredi, che come tutrici dei figli minori) per la conduzione dell’azienda ed in poco tempo è venuto a mancare per il dispiacere, lasciando lei da sola a dover "elemosinare" vitto e alloggio alle nuore.

Un Trust può essere utile per un passaggio generazionale sereno
Ogni passaggio generazionale, anche quello concernente le situazioni in apparenza più semplici, va gestito da chi lo pone in essere con acume e impegno, obiettivamente, tenendo fuori la sfera emotiva. Né deve pesare eccessivamente sulla progettazione l’aspetto fiscale, fondamentale in un’ottica generale ma che non può essere una delle prime motivazioni per cui si finisce per scegliere un espediente piuttosto che un altro. Che alternative avrebbe avuto Martino alla donazione? Inverosimilmente, anche se non avesse avviato alcuna pianificazione, le cose sarebbero andate meglio di come poi si sono sviluppate. In primis, è vero che con l’istituzione del trust e la segregazione in esso del suo patrimonio l’avvocato Martino si sarebbe comunque spossessato dello stesso, ma lo spossessamento sarebbe avvenuto a favore del trustee e non direttamente dei suoi figli, e questo sarebbe bastato a scongiurare il passaggio di parte dei beni di famiglia alle nuore. Inoltre, se così previsto nell’atto istitutivo, anche dopo il conferimento in trust dell’azienda di famiglia e degli altri beni, da parte di Martino il trustee avrebbe potuto sia permettergli di continuare ad amministrare l’azienda stessa, senza intromissioni di soggetti estranei al nucleo familiare, sia mettere al sicuro per lui e la moglie il necessario per una vita agiata e tranquilla, come quella avuta fino ad allora. Infine, anche dal punto di vista fiscale, l’utilizzo del trust sarebbe stato ottimale in quanto per il passaggio dell’azienda di famiglia si sarebbe potuto far riferimento all’esenzione totale del tributo successorio ex art. 3 comma 4- ter del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, mentre la concessione di altri beni avrebbe scontato imposte analoghe a quelle assolte con le "famose" donazioni. Morale della vicenda: le soluzioni "escogitate in casa" vanno evitate, abbinando o forzando negozi giuridici che nascono per altre finalità: la stragrande maggioranza delle volte le conseguenza di questi azzardi sono irreversibili.

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di Filippo De Nicolo

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