Interessi convenzionali e interessi di mora


Una recente sentenza del Tribunale di Pesaro individua in modo preciso le funzioni delle due categorie di interessi
Interessi convenzionali e interessi di mora
Il Tribunale di Pesaro, con Sentenza n. 801 del luglio 2018, individua in modo preciso le due categoria di interessi; giova, al riguardo, ripercorrere alcuni passi della citata sentenza: "Questo Giudicante ritiene di doversi attenere al consolidato, e pressoché unanime orientamento di merito secondo il quale, ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di mutuo non è valida la formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (Trib. Milano, 28 settembre 2016 n. 10450; Trib. Bologna 6 settembre 2016 n. 20802; Trib. Monza 9 giugno 2016 n. 1688; Tribunale Livorno 3 maggio 2016 n. 573 ecc.).

Invero le due tipologie di interessi non possono essere poste sul medesimo piano in quanto aventi funzioni diverse: gli interessi convenzionali rappresentano il prezzo dell'operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma contrattuale; mentre gli interssi moratoricostituiscono il prezzo del ritardo addebitabile al debitore nell'ipotesi in cui il rapporto entri nella fase patologica e, cioè, quando il mutuatario non corrisponde tempestivamente quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.

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di Avv. Stefano Di Salvo

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