Oblazione e continuazione


Il calcolo della somma da pagare per estinguere più contravvenzioni riunite dal vincolo della continuazione
Oblazione e continuazione
L’oblazione, disciplinata dagli articoli 162 e 162 bis del codice penale, è l’istituto che consente di ottenere l’estinzione del reato contravvenzionale mediante il pagamento di una somma di denaro, individuata in un terzo del massimo della pena in caso di fattispecie punite con la sola pena dell’ammenda (art. 162 c.p.) ovvero nella metà della pena pecuniaria, in caso di contravvenzioni punite con pena alternativa (art. 162 bis c.p.).
Il reato continuato, invece, è l’istituto che, in caso di riconoscimento della responsabilità per una pluralità di reati, consente di applicare una pena inferiore alla somma delle pene che dovrebbero infliggersi per i singoli reati. Ciò è possibile attraverso un meccanismo di calcolo disciplinato dall’art. 81 c.p. che prevede l’applicazione della pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo.
Ma come calcolare la somma da pagare a titolo di oblazione in caso di plurime violazioni di legge?
E’ il caso in cui l’imputazione preveda più contravvenzioni commesse con una sola azione o omissione (concorso formale) ovvero legate da un unico disegno criminoso (reato continuato). L’effetto principale del riconoscimento della continuazione tra diverse ipotesi di reato consiste nel considerare quest’ultime come un reato unico, per il quale viene calcolata una pena unica, inferiore alla somma totale delle singole pene applicabili per ciascuna fattispecie. Ma se decidiamo di ricorrere all’oblazione quale sarà la somma da pagare per il "reato unico" risultante dalla riconosciuta continuazione tra le contravvenzioni elencate nell’imputazione?
La risposta alla domanda la troviamo nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, per la quale "in tema di oblazione speciale ai sensi dell'art. 162 bis c.p., qualora siano state contestate più violazioni in continuazione, il limite massimo dell'ammenda al quale far riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione (pari alla metà di esso) corrisponde al triplo della pena pecuniaria massima previsto per il reato. L'articolo 162 bis c.p. dispone, invero, al primo comma, che, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (come è appunto il caso delle contravvenzioni in esame), il contravventore è ammesso a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Orbene, in relazione alle contravvenzioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, citato art. 186, la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge è pari ad Euro 1291,00. Tuttavia, essendo stato contestato e ritenuto in sentenza un reato continuato -, la determinazione della pena pecuniaria massima, ai fini dell'oblazione, implicava di aumentare del triplo la metà del massimo dell'ammenda stabilita per la singola contravvenzione (quindi 3873,00 Euro corrispondenti a 1291,00 x 3) e di dividere, per pervenire alla metà del massimo, la somma risultante per due (3873,00:2 uguale 1936,00 Euro)" (Cass. Pen., sez. I, n.2414 del 2006; nello stesso senso, ma con riferimento all’oblazione dell’art. 162 c.p., Cass. Pen., sez. 3, n. 13850 del 3.12.1999).
La Suprema Corte, dunque, interviene per individuare la pena base del reato unico, sulla quale poi calcolare l’oblazione secondo il meccanismo già delineato dagli artt. 162 e 162 bis c.p.
In sintesi, in caso di continuazione tra più contravvenzioni, il calcolo dell’oblazione è il risultato della seguente operazione:
A - 162 c.p.: pena base = 1/3 del massimo della pena pecuniaria prevista per la contravvenzione più grave; aumentata fino al triplo per effetto dell’art. 81 c.p.; il risultato di questa operazione corrisponde alla pena pecuniaria massima prevista per il reato unificato dalla continuazione e pertanto costituisce la pena pecuniaria da dividere per tre per individuare la somma da versare ex art. 162 c.p.
B - 162 bis c.p.: pena base = 1/2 del massimo della pena pecuniaria prevista per la contravvenzione più grave; aumentata fino al triplo per effetto dell’art. 81 c.p.; il risultato di questa operazione corrisponde alla pena pecuniaria massima prevista per il reato unificato dalla continuazione e pertanto costituisce la pena pecuniaria da dividere per due per individuare la somma da versare ex art. 162 c.p.

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di avv. Luisa Maria Adamo

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