Disegni e modelli nel diritto industriale


Panorama normativo per la tutela giurisdizionale dei disegni e modelli ornamentali
Disegni e modelli nel diritto industriale
Negli ultimi tempi, orientarsi nel mondo della disciplina relativa ai disegni e modelli è divenuto sempre più complicato in ragione delle numerose modifiche intervenute a riguardo dell’art.239 del Codice della Proprietà intellettuale, con tutte le conseguenze legate alla realtà concreta produttiva che hanno dovuto essere affrontate dalle imprese nazionali.
L’esistenza nel mondo giuridico di diverse discipline volte a tutelare le diverse categorie ovvero: dai modelli di utilità ai disegni e modelli, al diritto d’autore, alla concorrenza sleale, ha reso inevitabilmente complicato il loro coordinamento, a tal proposito di fondamentale importanza è stato l’intervento del legislatore Europeo, che ha risolto importanti questioni pregiudiziali dando una corretta interpretazione ed applicazione della normativa Europea.
Il recepimento di tale direttiva nel nostro ordinamento, tuttavia non è avvenuto in totale accordo con il legislatore dell’Unione.
Il 14 febbraio 1987, con la Legge n.60 di armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, si è posta la prima importante diversificazione tra il modello di utilità (che non poteva essere più assimilato alle invenzioni industriali) ed il disegno o modello ornamentale.
Il motivo di tale scelta è dovuto al diverso campo di applicazione di quest’ultimo rispetto al modello di utilità ed all’invenzione: il campo dell’estetica.
E’ stato considerato meritevole l’apporto creativo in grado di rendere più gradevole la produzione industriale.
È il caso di menzionare, tra le novità in materia, il nuovo testo dell’art. 10, r.d. n.1411 del 25 agosto del 1940 entrato in vigore il 1987, con cui è stata introdotta la regola della pubblicazione immediata per il disegno o modello ornamentale, a differenza di come accadeva precedentemente, allorquando per la pubblicazione nella medesima forma, era necessario che trascorressero 18 mesi dalla data di deposito o di priorità (o comunque almeno 90 giorni dopo il deposito per chi avesse richiesto l’immediata messa a disposizione).
L’insussistenza di un onere di attuazione e la pubblicazione immediata hanno certamente posto la protezione del disegno o modello ornamentale in una posizione analoga alla protezione del diritto d’autore.
A tal proposito, occorre necessariamente far riferimento alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre del 1998, circa la protezione giuridica dei disegni e modelli.
Il legislatore comunitario, pone importanti premesse, affermando "che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e modelli riscontrate nella normativa degli stati membri incidono direttamente sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni e modelli sono incorporati e possono falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno, ed è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle normative nazionali in materia dei disegni e modelli".
Aggiunge ancora, che "in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore".
E’ il caso non sottacere quanto previsto dagli articoli 12, 16, 17 e 19 della direttiva 98/71/CE, rispettivamente dedicati ai "diritti conferiti dal disegno o modello", alle "relazioni con il diritto d’autore", alle "relazioni con altre forme di protezione" ed alla "attuazione" della medesima direttiva negli stati membri.
La direttiva 98/71/CE è stata attuata dal legislatore italiano il 2 febbraio del 2001 mediante il D.Lgs.n.95/2001, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, l’articolo 5 del regio decreto n.1411 del 25 agosto del 1940 sanciva la tutelabilità dei disegni e modelli ornamentali (brevettabili) capaci di dare uno "speciale ornamento" ai prodotti industriali escludendo espressamente l’applicabilità a questi, delle disposizioni sul diritto d’autore.
Si è dovuto attendere l’entrata in vigore della Legge n.633 del 22.04.1941 comma I, n.4, affinché si procedesse alla protezione, per i disegni e modelli.
Tale norma inizialmente, considerava tutelabili sotto il profilo del diritto d’autore, soltanto quei disegni o modelli il cui valore artistico fosse stato scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale erano associati; ciò a prescindere dalla applicazione di dette opere all’industria o meno.
La direttiva in esame ha modificato l’articolo appena citato, eliminando la condizione di "scindibilità" ed aggiungendo al punto n.10, all’elenco delle opere protette, "le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".
Il recepimento nazionale della normativa europea ha segnato un ulteriore passo nel senso dell’autonomia dei disegni e modelli ornamentali rispetto alle invenzioni ed ai modelli di utilità, come risulta dalle modifiche che il D.Lgs.n.95/2001 ha apportato anche alle norme del regio decreto n.1411 del 1940.
Tra le modifiche maggiormente significative, risultano quelle riprese e trasfuse nel Capo II, Sezione III dedicata ai Disegni e modelli del Codice della proprietà industriale promulgato nel 2005 (D.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005, c.d. "codice della proprietà industriale").
L’attuazione della direttiva comunitaria ha riguardato, in primis, l’individuazione tipologica di quali disegni o modelli possono formare oggetto di registrazione (e non più di brevettazione) ed ha inoltre definito anche un cambiamento nei requisiti di validità degli stessi (artt. 31ss del Codice della proprietà industriale).
Vale la pena in questa sede anche evidenziare le integrazioni apportate con il D.Lgs.n.164/2001 che ha integrato il richiamato D.Lgs.n.95/2001, che ha inserito l’articolo 25bis.
Tale articolo 25-bis del d.lgs. n. 95/2001 sanciva che "Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa".
Questa norma transitoria è stata poi trasfusa nell’articolo 239 del Codice della proprietà industriale, successivamente modificato più volte.
A norma dell’articolo 15 della Legge n.273/2002, in data 15 febbraio 2005 è stato poi promulgato il D.Lgs.n.30, meglio noto come Codice della Proprietà Industriale, che ha dato attuazione alla legge delega finalizzata al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale. Tra gli obiettivi principali: la semplificazione della normativa in materia, il coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria.
In merito alla scelta del "titolo" quale "Codice della proprietà industriale", ha certamente rilevato per il legislatore nazionale, l’assenza in molti trattati internazionali di un distinguo tra "proprietà industriale" e "proprietà intellettuale".
La normativa di riferimento per il diritto d’autore è ancora la legge n. 633/1941 (come più volte modificata), ma la materia autorale non è certo trattata all’interno del c.p.i. se non in via del tutto marginale, per mezzo di qualche rinvio espresso alla stessa legge 633/1941.
Il codice della proprietà industriale, è stato recentemente modificato, in virtù dei principi di delega della Legge n.99/2009, cui è stata data attuazione con il D.Lgs.n.131/2010.
Si tratta di un decreto correttivo, teso ad aggiornare la codificazione del 2005, cercando di armonizzarla con fonti comunitarie cui molte modifiche sono ispirate (tra le principali, la Convenzione sul Brevetto Europeo del 5 ottobre 1973 come successivamente modificata).
In materia di disegni e modelli il D.Lgs.n.131/2010 ha introdotto l’articolo 33-bis, in merito al requisito della liceità ai fini di una valida registrazione di disegni e modelli ed ha "semplificato" altre norme.

Alla luce dell’ "excursus" normativo appena fatto, emerge sempre di più la necessità nella moderna realtà industriale di districarsi in questo coacervo normativo e proteggere la proprietà intellettuale, facente parte del patrimonio aziendale, al fine di renderne agevole la protezione in via giurisdizionale.

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di studio legale Delli Paoli & Fernandes

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