Autovelox: il verbale deve indicare il carattere della postazione


Autovelox, ribadita la necessità della preventiva segnalazione delle postazioni di controllo e l'indicazione nel verbale del loro carattere permaente o temporaneo
Autovelox: il verbale deve indicare il carattere della postazione

Le postazioni di controllo che prevedono sistemi a puntamento laser devono essere segnalate e ben visibili e l'automobilista deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti. Inoltre, nell'atto di contestazione deve essere attestato se il dispositivo autovelox utilizzato per la rilevazione della velocità abbia carattere temporaneo o permanente.

Importante pronuncia del Giudice di Pace di Ferentino, che nella sentenza n. 11/2020  si è pronunciato sul ricorso avverso ordinanza di ingiunzione di pagamento delle somme di cui a un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

L'opponente, vittoriosamente assistito, lamentava tra l'altro la mancata segnalazione e non visibilità della postazione di controllo come specificato dalla direttiva Maroni-Minniti.

In particolare, sarebbe mancato il cartello mobile temporaneo di preavviso, l'autovelox non sarebbe stato visibile a distanza e gli agenti accertatori si trovavano all'interno di un'autovettura di servizio al di là del guard-rail.

Il magistrato onorario ha richiamato quanto stabilito dalla circolare Minniti n. 300/A5620/17/144/5/20/3 che, per i sistemi a puntamento laser, ha precisato che le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o a dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal Codice della Strada. L'automobilista, dunque, deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti.
Nel verbale, rilevava il giudicante, mancava una dichiarazione formale inerente l'effettiva predisposizione dell'informazione preventiva di collocazione del misuratore di velocità.

Inoltre, si rilevava anche la mancata attestazione nel verbale del carattere temporaneo o permanente del dispositivo velox.

La Corte di Cassazione (cfr. ord n. 5997/2014) ha chiarito che "in tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell'accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari".

E tutto ciò non lo si rinveniva nel verbale impugnato. In subordine, il provvedimento ha richiamato il dictum della Suprema Corte (sent. n. 113/2015) secondo la quale dopo l'installazione e messa in funzione, qualsiasi strumento di misura, soprattutto se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, variazioni della tensione di alimentazione. Tutto ciò è in grado di pregiudicarne l'affidabilità.

Ancora, il giudice onorario evidenziava come le operazioni di taratura avvengano in laboratorio, quindi la polvere, l'umidità e tutto quanto altro dedotto dalla sentenza summenzionata possono comportare misurazioni imprecise. Nel caso di specie, l'apparecchio autovelox risultava sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e, quindi, per tale motivo non poteva essere messo in funzione. Pertanto, tale apparecchio non omologato violava l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, così come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha previsto l'omologazione per autovelox e cronotachigrafi. Poiché, nel caso di specie, la parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuta omologazione, viene dichiarata nulla la violazione presa con tale strumento non omologato.

 

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di Avv. Alessandro D'Agostino

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