Diritto penale societario a tutela del marchio


La contraffazione nell'ambito del settore della moda e del marchio con sequestro della merce idonea a trarre in inganno gli acquirenti
Diritto penale societario a tutela del marchio
DIRITTO PENALE SOCIETARIO
LE CASE DI MODA E LA TUTELA PENALE DEL MARCHIO
Sempre più i falsi smascherati nel mondo della moda.
Secondo i dati di CONFCOMMERCIO a livello mondiale i falsi nel settore della moda valgono 66,3 miliardi di euro e rappresentano il 32% di tutte le merci contraffatte.
In un quadro più ampio, l’Italia è il secondo paese al mondo per il maggior danno economico da violazione dei diritti di proprietà intellettuale derivante dalla contraffazione.
Quali sono le tutele poste dal diritto a presidio degli interessi delle case di moda e dei consumatori?
Il codice penale e il codice di procedura penale si pongono in stretta correlazione in tale ambito, il primo con ipotesi di reato di contraffazione e truffa, il secondo con l’immediato sequestro della merce contraffatta.
Orbene, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 473 c.p.p. non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio; nello specifico detenere per vendere o nel porre in commercio prodotti industriale con marchi o segni contraffatti o alterati, avendone coscienza e volontà. A tal proposito - secondo quanto statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione - sentenza n. 27961/2017 il reato di contraffazione è configurabile "con la semplice imitazione del marchio, anche se non registrato o riconosciuto, se l’imitazione è idonea a trarre in inganno gli acquirenti".
Detta pronuncia mira dunque a tutelare la pubblica fede, l’esigenza di affidamento nella veridicità dei marchi e segni distintivi dei prodotti industriali e opere dell’ingegno, nonché la circolazione di un bene giuridico all’interno della collettività. Trattasi, a ben vedere, di una "tutela penale anticipata" della pubblica fede, a prescindere dall’accertamento della volontà del singolo acquirente in ordine alla veridicità del marchio.
Tale fattispecie trova principale riscontro, ad oggi in un ambito, quello delle truffe e contraffazioni su internet, cd on line il cui uso indiscriminato inevitabilmente ne favorisce la commissione. All’uopo, al fine di arginare il fenomeno sono state adottate specifiche misure preventive e proattive sul piano legale - a disposizione dei titolari dei marchi. In particolare, un coordinamento tra l’Autorità Penale Italiana e ICANN Autorità Stati Uniti, ovvero l’ente che si occupa della gestione del registro dei nomi a dominio a livello globale, ha permesso di recente l’oscuramento a livello mondiale di siti internet che favorivano la commercializzazione di prodotti contraffatti; allo steso modo, dirette a contrastare efficacemente il fenomeno della contraffazione in internet, sono le azioni penali coordinate con la Guardia di Finanza - che si avvale di personale qualificato in virtù di conoscenze attendibili e rilevanti anche ai fini processuali,in particolare, mediante la misura del sequestro preventivo della merce per evitare la dispersione e/o l’occultamento durante la fase processuale.

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di Avv. G. Iaione

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