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Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.


Guida completa per i creditori nella verifica dei crediti durante la liquidazione giudiziale
Domanda di insinuazione al passivo ex art. 201 C.C.I.I.

L'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa insolvente avvia una fase cruciale per la verifica dei crediti vantati dai terzi.

Principi fondamentali:

  • Par condicio creditorum: tutti i creditori hanno diritto alla stessa soddisfazione sui beni del debitore.
  • Esclusione di azioni esecutive individuali: le richieste di verifica del credito avvengono esclusivamente all'interno della procedura concorsuale.
  • Eccezioni: i diritti di prelazione e i crediti sorti durante la procedura (come il compenso del curatore) sono soddisfatti prioritariamente.

Domanda di ammissione al passivo:

  • Presentazione tramite ricorso al curatore via PEC.
  • L'assistenza di un professionista (legale, commercialista) è altamente consigliata.
  • Termine per la presentazione: 30 giorni prima dell'udienza di verifica dello stato passivo.
  • Contenuto del ricorso: indicazione della procedura, generalità e codice fiscale del creditore, coordinate bancarie, importo da insinuare al passivo, esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della domanda, eventuali diritti di prelazione, indirizzo PEC per le comunicazioni, documenti giustificativi del credito e/o del diritto di prelazione.

Esame delle domande:

  • Il curatore esprime le proprie conclusioni su ciascuna domanda e redige il progetto di stato passivo.
  • I creditori possono presentare osservazioni e documenti aggiuntivi al curatore entro 5 giorni dalla data dell'udienza.

Udienza di verifica:

  • Il Giudice Delegato decide su ciascuna domanda, accogliendola, respingendola o ammettendola parzialmente.
  • Possibilità di stabilire più udienze per la verifica di tutte le domande.
  • Formazione dello stato passivo e sua esecutività con decreto.

Impugnazioni:

  • I creditori possono proporre opposizione al decreto entro 30 giorni dalla comunicazione.
  • Ricorso al Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività.
  • Decreto definitivo del Tribunale in composizione collegiale.
  • Ricorso in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.

Domande tardive:

  • Presentate oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica.
  • Ammissibili entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabile a 12 mesi in casi complessi).
  • Procedimento di accertamento simile a quello delle domande tempestive.
  • Udienza di verifica fissata dal Giudice Delegato entro 4 mesi.

Domande ultratardive:

  • Presentate dopo 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività.
  • Ammissibili solo se il ritardo non è imputabile al creditore.
  • Termine di presentazione: 60 giorni dalla cessazione della causa che ha impedito il deposito tempestivo.
  • Udienza di verifica fissata dal Giudice Delegato entro 4 mesi.
  • Decreto di inammissibilità per domande manifestamente infondate.

Ripartizioni dell'attivo:

  • Le domande tardive partecipano solo alle ripartizioni successive alla loro ammissione.
  • Liquidazione dell'attivo secondo il Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Costi:

  • Presentazione della domanda di ammissione al passivo: gratuita.
  • Assistenza di un avvocato: a carico del creditore.

Consigli:

  • Agire tempestivamente per evitare la preclusione dei diritti.
  • Affidarsi a un professionista esperto per la tutela dei propri diritti.

Conclusione:

La procedura di insinuazione al passivo è complessa e richiede attenzione. La tempestività e la professionalità sono fattori chiave per la tutela dei diritti dei creditori.

 

Fac simile:

TRIBUNALE DI

Sezione …

RICORSO PER INSINUAZIONE AL PASSIVO ex art. 201 CCII

PROCEDURA N. /ANNO

PEC DELLA PROCEDURA: …

GIUDICE DELEGATO: Dott.

CURATORE: Dott. …

PRIMA DATA DI UDIENZA DI STATO PASSIVO:


 

Ill.mo Giudice Delegato

Il sottoscritto/a …, nato/a a … il …, con sede in …, via … n. …, C.F. …

oppure

Ragione sociale/Denominazione …, con sede legale in …, via …, n. …, P.IVA …/C.F. … in persona del legale rappresentante Dott./Dott.ssa/Avv. …

(eventualmente rappresentato e difeso dall’Avv. …, C.F., del Foro di … ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in …, via …. n. …, giusta procura a margine/calce al presente ricorso), dichiara di volere ricevere comunicazioni e notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: …

Premesso

(esporre le ragioni di fatto e di diritto costituenti la ragione della domanda con la relativa indicazione della somma complessiva per cui si chiede l’insinuazione al passivo)

  • Che nei confronti di … è stata aperta la procedura di Liquidazione giudiziale con sentenza del …, emessa dal Tribunale di …;

  • Che l’istante risulta creditore della parte debitrice per l’importo complessivo pari ad euro …, come si rileva dalla documentazione allegata;

  • Che, nel dettaglio, il credito vantato dal ricorrente si riferisce a …, come risulta da …;

  • Che le coordinate bancarie dell’istante in cui ricevere i futuri pagamenti sono …/che il Giudice delegato ai sensi dell’art. 230, c. 1 CCII ha indicato che l’istante dovrà essere pagato con modalità diversa dall’accredito bancario, ossia …;

  • Che il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca.

Tutto ciò premesso l’istante

Chiede

  • l’ammissione allo stato passivo della procedura in epigrafe indicata per la complessiva somma … oltre a rivalutazione monetaria ed interessi di legge;

  • l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto è pari ad euro ….

In particolare:

a) in via chirografaria per euro ...

Precisando che il proprio credito deriva da: …

b) in via privilegiata per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da (indicare la norma di legge sulla quale il privilegio è fondato e descrivere il bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale): …

c) in via prededucibile per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

d) in via ipotecaria per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

e) in via pignoratizia per euro …

Precisando che il proprio credito deriva da: …

Si precisa, inoltre, che:

  • il ricorrente è disponibile/non è disponibile a ricoprire l’incarico di membro del Comitato dei creditori, il quale secondo quanto disciplinato nell’art. 138 CCII, dev’essere nominato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale.

oppure

  • il ricorrente segnala il sig. … quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di membro del Comitato dei creditori, il quale secondo quanto disciplinato nell’art. 138 CCII, dev’essere nominato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale.

Si allegano numero … documenti giustificativi come sotto elencati:

Con osservanza.

Luogo, data

Firma

Articolo del:



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