Esenzione IVA prestazioni sanitarie


Va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni che sono dirette alla diagnosi, alla cura e alla guarigione di problemi di salute
Esenzione IVA prestazioni sanitarie
Art. 10 numero 18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Operazioni esenti dall’imposta:
"le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di concreto con il Ministro delle finanze..."

L’esenzione IVA per le prestazioni mediche va riconosciuta esclusivamente a quelle prestazioni che sono dirette alla diagnosi, alla cura e nella misura possibile, alla guarigione di problemi di salute così come precisato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n.4 del 28 gennaio 2005.
Precisazione in merito alle prestazioni di chirurgia e medicina estetica a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 21 marzo 2013 della causa c-91/12):
secondo la Suprema Corte Europea le prestazioni di chirurgia estetica eseguite a scopo meramente estetico e (condizione determinante) per esclusiva decisione del paziente, vanno considerate come in deroga alla normativa fiscale in vigore attualmente in materia di tassazione IVA delle prestazioni mediche, normativa che esclude attualmente e senza particolari distinzioni tra un tipo di prestazione e l’altra l’applicazione dell’IVA alle prestazioni medico chirurgiche: la finalità terapeutica è un corollario essenziale per l’esenzione dall’applicazione dell’IVA; le prestazioni di medicina/chirurgia estetica indirizzate ad un organo essenzialmente sano (con l’esclusione delle prestazioni di chirurgia plastica ricostruttiva) in quanto non aventi finalità terapeutica in senso stretto sarebbero escluse dalla deroga della tassazione IVA in materia di prestazioni mediche con finalità terapeutica. La sentenza della Corte giunge ad escludere dall’applicazione dell’IVA unicamente le prestazioni sanitarie rispondenti a scopi diagnostici e curativi atti a guarire o per lo meno ad alleviare disagi connessi a malattia e disabilità di salute; ai fini della stima che valuta se le prestazioni debbano essere esenti o meno dall’Iva assume rilevanza lo scopo delle stesse. Se da un lato potrebbero godere dell’esenzione trattamenti curativi di soggetti che a seguito di problemi di salute, di handicap o traumi psico-fisici mostrino necessità di un intervento di carattere estetico non può dirsi altrettanto per quei trattamenti che rispondono a scopi esclusivamente cosmetici. Con riguardo poi al fatto concernente la necessità di considerare o meno ai fini della prestazione la convinzione soggettiva dei pazienti la Corte sostiene che "la semplice convinzione soggettiva che sorge nella mente della persona che si sottopone ad un intervento estetico in merito ad esso" non è di per sé valutabile come determinante "ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia o meno scopo terapeutico".

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di Dott.ssa Lorena Trecate

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