Fallimento: accordi di ristrutturazione


Fallimento: il nuovo accordo di ristrutturazione in presenza di debiti verso banche e istituti finanziari
Fallimento: accordi di ristrutturazione
In un periodo attuale di crisi economica a regime, la crisi imprenditoriale non e’ piu’ da cercarsi unicamente nelle incapacita’ gestionali degli imprenditori, come nelle procedure fallimentari di vecchio rito.
Oggi le imprese vivono un periodo di grande difficoltà, la maggior parte delle volte oltre che economica anche finanziaria. Vi sono imprese che economicamente presentano bilanci con un utile d’esercizio al netto delle imposte ancora interessanti, ma con uno Stato patrimoniale allo stesso tempo che misura una situazione finanziaria palesemente in stagnazione, con crediti commerciali di difficile realizzo, in termini temporali ed, allo stesso tempo, con debiti finanziari che presentano una giacenza media molto piu’ bassa di quella dei crediti stessi.
E’ palese, quindi, che la fotografia suddetta mal si sposa con gli Istituti concorsuali e, a volte, anche pre concorsuali di ultima generazione.

L’esempio viene proprio dall’ultima rettifica appostata, normativamente, alla legge regolante le procedure concorsuali e pre concorsuali. Il Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.08.2015, n. 132 con decorrenza dal 21.08.2015, ha introdotto una nuova tipologia di procedura pre concorsuale: l’Istituto degli Accordi di ristrutturazione in presenza di debiti verso Istituti di credito.
In sostanza, in una situazione di esposizione debitoria verso i suddetti soggetti creditori, l’accordo di ristrutturazione dei debiti «può individuare una o più categorie» tra gli istituti di credito «che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei», fermi restando i diritti di tutti gli altri creditori diversi dalle stesse banche o Istituti finanziari.

Inoltre, nel momento in cui i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria, e’ possibile ampliare l’ accordo di ristrutturazione raggiunto con questi ultimi a tutti gli altri creditori non aderenti ma che appartengano alla stessa categoria. Resta fermo il diritto di opposizione da parte di questi ultimi, ma, qualora il Tribunale rilevi la corretta procedura d’informazione messa in atto dal debitore e l’impossibilita’ da parte sempre di questi ultimi di raggiungere risultati migliori, in termini di soddisfazione dei loro crediti, lo stesso procedera’ con l’omologazione dell’intesa ricomprendendo, comunque, anche questi ultimi nel novero dei creditori di pari categoria.

E’ importante, allo stesso tempo, tener presente che, sempre per quei creditori dissenzienti ma, comunque, ricompresi con il decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito rilasciato dal Tribunale, agli stessi non puo’ essere chiesta «l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti».

La nuova norma, cosi’ come emanata, consente un vero salto di qualita’, seppur in deroga all’Art. 1372 del Codice Civile che disciplina la validita’ dei contratti unicamente tra le singole parti che hanno partecipato al singolo contratto in questione. Quindi, senza possibilita’ di estensione ad altri soggetti partecipanti ad altri contratti seppur di pari categoria.
Ed il principio base che costituisce le fondamenta di tale nuovo Istituto pre concorsuale, sta nel far prevalere il giusto sacrificio dei diritti dei terzi (ossia i creditori di pari categoria non aderenti) quando questo possa condurre al superamento della crisi d’impresa. Che resta, sempre, il bene principale da salvaguardare.

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di Paolo Mascellani Dottore Commercialista

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