Il rimborso in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto


L'estinzione anticipata di un finanziamento. I costi rimborsabili in caso di estinzione di una cessione volontaria del quinto dello stipendio o della pensione.
Il rimborso in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto

Con sempre maggiore frequenza un contratto di cessione del quinto dello stipendio o della pensione viene estinto anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale (di norma, dieci anni), spesso attraverso una rinegoziazione del finanziamento allo scopo di ottenere l’erogazione di nuovo capitale.

Il consumatore, tuttavia, dopo avere provveduto all’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, è spesso ignaro di avere in alcuni casi un diritto al rimborso di una quota parte dei costi connessi al contratto e non maturati a causa dell’estinzione anticipata.

La normativa di riferimento è dettata dall’art. 125 sexies del Testo Unico Bancario che stabilisce come “il consumatore in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo del finanziamento avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi relativi alla vita residua del contratto”.

La lettura della norma potrebbe lasciare intendere che l’obbligo di rimborso sia relativo a qualsiasi costo connesso al contratto. Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, occorre qualificare la natura del relativo costo.

Vi sono difatti dei costi contrattuali fissi c.d. up front  (quali ad esempio l’istruttoria o altre attività relative alla stipula iniziale del contratto) che non sono commisurati alla durata del contratto; tali costi, di norma, non vengono rimborsati dall’intermediario finanziario.

Vi sono invece altri costi che maturano nel corso del rapporto e sono legati alla durata del contratto, i c.d. costi recurring (polizze assicurative, commissioni, interessi, ecc.) che devono invece essere restituiti in caso di estinzione anticipata, per la quota parte non maturata (se ad esempio un contratto viene estinto dopo soli quattro anni rispetto alla sua naturale scadenza fissata di norma in dieci anni, la finanziaria è tenuta a rimborsare i costi relativi ai sei anni di contratto residuo e non maturato).

Tale distinzione, è parsa tuttavia assottigliarsi a seguito di un’importante pronuncia della Corte di Giustizia Europea dell’11.9.2019 (c.d. caso Lexitor). Tale sentenza parrebbe stabilire un diritto di rimborso integrale pro quota di tutti i costi contrattuali, senza alcuna distinzione di sorta, compresi i costi up front.

Tuttavia, alcuni successivi pareri dell’Arbitro Bancario Finanziario competente in materia hanno recepito tale principio mentre altri pareri ne hanno preso invece le distanze; anche le prime pronunce giurisprudenziali di merito in materia sono piuttosto discordanti.

In attesa che in relazione alla questione si pronunci in via definitiva la Corte di Cassazione, si evidenzia come il termine prescrizionale per potere azionare il proprio diritto di rimborso è pari a dieci anni dall’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento (è possibile perciò rimettere in discussione contratti stipulati anche quindici o più anni fa), che il ricorso innanzi al competente Arbitro Bancario ha dei costi assai ridotti (20 euro a titolo di spese amministrative) e che la durata media di un procedimento innanzi all’Arbitro Bancario competente è di sei/otto mesi circa, all’esito del quale il Collegio competente emetterà un parere sul diritto o meno del consumatore di percepire il rimborso richiesto.

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di Avv. Stefano Guzzini

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